Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23238 del 08/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25346-2009 proposto da:

A.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato CENTOLA TEODOMIRO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO di BONIFICA MONTANA del GARGANO *****, in persona del suo Presidente in virtù della Delib. Deputazione Amministrativa 24 novembre 2009, n. 730 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GUZZO ARCANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTINO CLAUDIO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA del 6/05/09, depositata il 24/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito l’Avvocato Guzzo Arcangelo, difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che si riporta alla relazione.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c:

“1. – A.A. impugna per cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Foggia, che ha respinto un appello contro la decisione di primo grado in tema di cartella di pagamento per contributi consortili.

Ricorre deducendo (1) violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 860 c.c. e del R.D. n. 215 del 1933, artt. 1 e 10; (2) vizio di motivazione.

Resiste con controricorso l’intimato Consorzio di bonifica montana del Gargano.

2. – Il ricorso appare inammissibile in quanto:

(a) il primo motivo è concluso da un quesito supponente un apprezzamento di fatto circa le caratteristiche delle opere eseguite dal consorzio, in rapporto all’individuazione del vantaggio conseguito per il fondo del ricorrente;

(b) il secondo motivo è generico e difetta della necessaria sintesi terminale, intesa a consentire l’individuazione del fatto controverso, la sua decisività e le ragioni di questa. Può aggiungersi che la stessa esposizione posta a fondamento della dianzi detta seconda censura si risolve in una pretesa di rivisitazione della valutazione del merito circa le caratteristiche del beneficio riguardante il fondo; rivisitazione non consentita, ovviamente, a questa Corte”;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione;

che le spese processuali possono essere compensate per giusti motivi.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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