Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.23298 del 09/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– ricorrenti –

contro

C.A. *****;

– intimato –

Nonchè da:

C.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, PULIDORI STEFANO giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

e contro

REPUBBLICA ITALIANA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2376/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/08/2010; R.G.N. 1677/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato BEATRICE FIDUCCIA;

udito l’Avvocato TAMAJO RAFFAELE DE LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per rigetto ricorso principale;

assorbito l’incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in riforma della pronuncia di primo grado, la ha condannata al pagamento della somma di Euro 50.000,00 in favore di C.A., medico, a titolo di risarcimento del danno per la omessa trasposizione, nell’ordinamento italiano, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie in tema di formazione dei medici specializzandi.

Il C. resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale (tardivo, in quanto notificato l’8/2/11, trattandosi di sentenza notificata il 26/10/10).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. 2.- L’unico motivo del ricorso principale – con il quale la Repubblica Italiana reitera l’eccezione di difetto di legittimazione passiva già sollevata in appello – è inammissibile.

Secondo la L. n. 260 del 1958, art. 4 L’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto doveva essere notificato comma 1. Tale indicazione non è più eccepibile comma 2.

Poichè è pacifico in causa che in primo grado la Presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita, resta accertata l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con il quale l’Avvocatura sostiene che altra branca dell’Amministrazione fosse legittimata a contraddire.

3.- Resta assorbito il ricorso incidentale.

4. Appare equo, attesa la natura della decisione, disporre l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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