Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23396 del 09/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20811-2009 proposto da:

M.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. GIBILISCO RUGGERO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NOTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 116/2009 della Commissione Tributaria Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di SIRACUSA del 16.3.09, depositata il 20/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2011, dal Relatore, Cons. Maria Giovanna Sambito.

La Corte:

OSSERVA M.A. ha proposto ricorso contro la sentenza con la quale la CTR della Sicilia, Sez. distaccata di Siracusa, aveva rigettato il ricorso, da lui proposto, avverso l’avviso di accertamento relativo all’ICI, affermando che il Comune di Noto aveva l’obbligo di utilizzare la rendita catastale, determinata dall’Agenzia del Territorio per ciascun anno d’imposta, senza dover procedere alla notifica della rendita stessa, o provare la sua avvenuta notifica.

Con atto del 12.9.2011, sottoscritto dalla parte e dall’Avvocato che ha redatto il ricorso, il contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso stesso. La dichiarazione, che non risulta accettata dal l’intimato, che non si è costituito, è indicativa della sopravvenuta carenza di qualsiasi interesse (art. 100 c.p.c.) del ricorrente a conseguite la modifica della decisione impugnata.

Non v’è luogo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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