Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.23658 del 11/11/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 138-2009 proposto da:

D.F.S. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso l’avvocato DI PIERRO NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGI LUCIANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SAN GIOVANNI DEL DOTT. BRUNETTO MANCINI & C. SOCIETA’

DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F. *****), in persona del Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DI FRANCIA 197, presso l’avvocato LEMME GIULIANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIGLIARDI ALBERTO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1148/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DI PIERRO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato LEMME che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale è stata respinta l’opposizione allo stato passivo della l.c.a. della “S GIOVANNI DEL DOTT. BRUNETTO MANCINI & C SIM SPA” proposta ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 87 da D.F.S. contro l’esclusione del proprio credito di Euro 20.000,00 per provvigioni maturate in seguito a prestazioni lavorative e di Euro 22.868,71 per investimenti effettuati. Contro la sentenza di appello il D.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la liquidazione coatta intimata, la quale in via preliminare eccepisce l’inammissibilità per tardività del ricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla procedura resistente è fondata perchè il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 88, comma 2 dispone che “Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello”.

Nella concreta fattispecie la sentenza di appello, come ammette lo stesso il ricorrente, è stata notificata il 5.11.2008 mentre la notificazione del ricorso è stata richiesta soltanto il 22.12.2008 (ed eseguita il 29.12.2008). Quindi oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione previsto dalla disciplina innanzi menzionata.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472