Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.23856 del 15/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Cortina D’Ampezzo 60, presso lo studio dell’avvocato TUPINI SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERTUZZI FIORENZO;

– ricorrente –

contro

P.C. C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato BRASCHI FRANCESCO LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VOLPI GUIDO;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA” G.F.P. di Nicola Palini Snc. E c. – IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 309/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Braschi Francesco Luigi difensore del controricorrente che si riporta agli atti e si rimette alla decisione della Corte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’improcedibilità

del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte, v. gli atti;

rilevato che questa Corte, con ordinanza all’udienza del 3.2.2001 disponeva la notifica del ricorso per cassazione, a cura del ricorrente P.G., ad P.A. e alla società G.F.C, di G.e F. Palini, parti nel giudizio di merito;

che il predetto ricorso per l’integrazione del contraddittorio è stato notificato a mezzo del servizio postale;

che tuttavia non è stato prodotto il relativo avviso di ricevimento;

considerato che ciò comporta l’inammissibilità del ricorso (Cass. Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008); con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800,00 per onorario, oltre spese ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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