LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.L. *****, F.O. *****, F.F. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 26, presso lo studio dell’avvocato PIERETTI MARIA CRISTINA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
B.M.T. IN V. *****, T.E.
VED. B. *****, BACECCI VEICOLI IND SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato VALENZA DINO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
I.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 146/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato D’Alessio Giorgio con delega depositata in udienza dell’Avv. Pieretti Maria Cristina difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’estinzione per rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
FATTO E DIRITTO
La Corte v. gli atti;
rilevato che i ricorrenti P.L., F.F., e F. O. hanno rinunciato al giudizio con atto del 17.5.2011, regolarmente comunicato ed accettato dagli intimati;
che pertanto occorre pronunciare l’estinzione del giudizio, con la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte dichiara il giudizio estinto per rinuncia e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011