Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23857 del 15/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.L. *****, F.O. *****, F.F. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 26, presso lo studio dell’avvocato PIERETTI MARIA CRISTINA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

B.M.T. IN V. *****, T.E.

VED. B. *****, BACECCI VEICOLI IND SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato VALENZA DINO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

I.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 146/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato D’Alessio Giorgio con delega depositata in udienza dell’Avv. Pieretti Maria Cristina difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’estinzione per rinuncia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

La Corte v. gli atti;

rilevato che i ricorrenti P.L., F.F., e F. O. hanno rinunciato al giudizio con atto del 17.5.2011, regolarmente comunicato ed accettato dagli intimati;

che pertanto occorre pronunciare l’estinzione del giudizio, con la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte dichiara il giudizio estinto per rinuncia e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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