LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.S. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN GODENZO 59, presso l’avvocato AIELLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
sul ricorso 20324-2008 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
C.S.;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il 12/05/2008, n. 465/2007 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale.
FATTO E MOTIVI Ritenuto che la Corte di appello di Catania, con decreto del 12 maggio 2008, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere a C.S. un indennizzo di Euro 2.430,30 oltre agli interessi legali per l’irragionevole durata di un procedimento in materia di pagamento di onorari per prestazioni professionali davanti al Tribunale di Gela con citazione del 26 novembre 1997, e definito in primo grado il 31 marzo 2000,ed in appello con sentenza 18 giugno 2007 della Corte di appello di Caltanissetta, osservando: a) che il procedimento in primo grado aveva avuto durata ragionevole,mentre in appello tale durata doveva essere ritenuta pari ad anni 3; per cui aggiungendo mesi 11 e g.23 di ritardo dovuti a rinvii chiesti dalle parti,la durata irragionevole diveniva di anni due mesi 5 , g.5; 6; b) che doveva essere liquidato il danno non patrimoniale in misura equitativa corrispondente ad _ 1000 per anno.
Che la C. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso affidato a 2 motivi relativi alla durata del processo ed alla entità del danno liquidato;e che il Ministero ha resistito con controricorso,con il quale ha formulato altresì ricorso incidentale per non essersi la Corte discostata dal parametro base di Euro 1.000,00 per anno attese le peculiarità della vicenda e la poca rilevanza della posta in gioco, osserva: osserva: A) I ricorsi vanno,anzitutto, riuniti perchè proposti nei confronti della medesima sentenza.
B) E’ vero che in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, occorre avere riguardo all’intero svolgimento del processo medesimo, dall’introduzione fino al provvedimento che lo definisce, dovendosi addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell’unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione; ma detto principio da un alto risponde allo scopo di escludere che resti nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell’ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza. E dall’altro non esclude che il giudice debba valutare la durata ragionevole delle varie fasi che compongono il procedimento in base ai principi stabiliti dalla Cedu per ognuno di detti segmenti.
Il che la Corte di appello ha fatto rilevando che il giudizio di primo grado era stato definito entro un termine perfettamente conforme a quello previsto dalla Corte europea per tali tipologie di processi; mentre invece quello di appello aveva avuto una durata che escludendo i rinvii addebitabili alle parti, eccedeva di anni 2 e mesi 5 il termine di ragionevole durata per il caso concreto stabilito in 3 anni.
Quanto poi al procedimento di correzione non è esatto che il decreto impugnato non ne abbia tenuto conto,avendo espressamente affermato (Cass. 297/2005) che la durata del procedimento doveva essere calcolata proprio fino al 19 luglio 2007,data della correzione (pag.
2); laddove la sentenza di appello è stata depositata il 18 maggio precedente.
C) La Corte di appello,infine, ha applicato la regola che dalla tale durata sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse, e, in generale, all’abuso del diritto di difesa, restando addebitabili gli altri rinvii alle disfunzioni dell’apparato giudiziario, salvo che ricorrano particolari circostanze, che spetta alla P.A. evidenziare, riconducibili alla fisiologia del processo; e proprio in base alla regola suddetta ha ritenuto che mesi 11 e g.23 dovevano essere detratti dalla durata suddetta perchè non addebitabili all’apparato giudiziario; per cui la doglianza della C. si risolve in un dissenso dalla valutazione in questione dalla ricorrente ritenuta illogica ed incongrua. Per cui non le bastava elencare i rinvii e prospettarne una propria ricostruzione, su di lei gravano l’onere della precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte;e soprattutto corredare ciascuna di detti vizi addebitati al decreto impugnato con il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..
Sotto tale profilo,la censura va dichiarata inammissibile. D) Inammissibile è infine anche il ricorso incidentale avendo questa Corte ripetutamente affermato,anche a sezioni unite, che ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale; di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli una mera facoltà (e non un obbligo) di discostarsene tuttavia entro margini margine di valutazione in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Con la conseguenza che il mancato esercizio di detta facoltà non è sindacabile in sede di legittimità.
Atteso l’esito della lite le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011