Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.23980 del 16/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15838-2007 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI CARRARESI 23, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato SAVARESE SILVIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CLINIC CENTER S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 18825-2007 proposto da:

CLINIC CENTER S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 861 PIANO INT. 5, presso lo studio dell’avvocato MARTIRE ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ICOLARI UMBERTO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 533/2006 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 14/06/2006 r.g.n. 45844/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato SILVIO SAVARESE;5 Udito l’Avvocato MARTIRE ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

LA CORTE nella composizione di cui al verbale d’udienza del 20.10.2001;

rilevato che nella precedente fase di merito è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, determinando così una situazione di litisconsorzio necessario ed.

processuale e di inscindibilità delle cause, con la necessità che venga integrato il contraddittorio nei confronti dell’Istituto previdenziale anche in questa sede di legittimità;

visti gli artt. 331 e 375 c.p.c..

P.Q.M.

dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS con termine al ricorrente per la notifica del ricorso, del controricorso e del presente provvedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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