Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23991 del 16/11/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4850-2009 proposto da:

L.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

LU.GI., ZURICH INS COM ASSNI SPA ;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13763/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/06/2008; R.G.N. 25057/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24-6-2008 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da L.M. avverso la sentenza del Giudice di Pace pubblicata il 30-5-2002,di rigetto dalla domanda di risarcimento danni da circolazione stradale proposta dal L. nei confronti Lu.Gi. e della Zurich Insurance Company S.A..

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione L.M. con un motivo.

Non presentano difese Lu.Gi. e la Zurich Insurance Company S.A.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che i ricorrente ha presentato istanza di rinunzia al ricorso con richiesta di estinzione;

che pertanto il giuridico deve essere dichiarato estinto.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472