Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.24091 del 17/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25226-2009 proposto da:

L.R. *****, + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE CASE ROSSE 44, presso lo studio dell’avvocato ALAGNA FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato LOMBARDI CLAUDIO, con studio in 80132 NAPOLI, Via Cuma n. 28, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

REPUBBLICA ITALIANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3774/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2008; R.G.N. 11037/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorrenti indicati in epigrafe proposero impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stata rigettata la domanda di condanna della Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, al risarcimento dei danni da loro subiti per effetto del ritardato recepimento delle direttive comunitarie nn. 75/363 e 82/76 dettate in materia di formazione dei medici specialisti e di frequenza dei relativi corsi di specializzazione.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 28 settembre 2008, ha rigettato l’appello e condannato gli appellanti al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza della Corte d’Appello è proposto ricorso per cassazione a mezzo di un unico articolato motivo. Non si difende l’intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

Il presente ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (28 settembre 2008).

Il motivo di ricorso è inammissibile per il mancato rispetto della norma appena citata.

Manca, infatti, totalmente il quesito relativo alla censura di vizio di violazione di legge, con riguardo all’art. 2043 cod. civ. ed alla qualificazione della domanda data dal giudice di merito.

Non essendosi difesa l’intimata, non sussistono i presupposti per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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