Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.24242 del 18/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

M.C.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 124/2005/27 depositata il 31/10/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/9/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. Urbani Neri Fabrizio per i ricorrenti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La controversia promossa da M.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 713/42/2001 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento valore emesso dall’Ufficio del Registro di Roma in relazione alla compravendita di un appartamento per Notaio Bartolomucci del 30/12/2001. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il ricorso è inammissibile stante la mancata produzione, da parte della ricorrente, dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008). Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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