LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Centro Leasing s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 127/2005/34 depositatali 2/12/2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/9/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Urbani Neri Fabrizio per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 127/2005/34. Il ricorso non è stato notificato al Centro Leasing s.p.a. per irreperibilità del destinatario.
In tema di notifica dell’impugnazione a mezzo del servizio postale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare – come nel caso in esame, secondo quanto certificato dall’ufficiale postale sull’avviso di ricevimento – la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente (Sez. L, Sentenza n. 7358 del 26/03/2010); ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011