Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24318 del 18/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18871/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA ***** in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell’avvocato Giacinta MONGELLI (Studio Legale Associato BEVILACQUA-DORIA-LENER), rappresentata e difesa dall’avvocato D’ASSISTI Salvatore, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2712/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del 2.7.09, depositata il 09/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza in data 2.7.2009/9.7.2009 la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione di prime cure, dichiarava sussistere fra le Poste Italiane e F.R. un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in conseguenza della nullità della clausola di durata apposta al contratto stipulato il 27.9.2000, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le Poste Italiane con due motivi.

Resiste con controricorso F.R..

E’ stata depositata copia del verbale di conciliazione sindacale stipulato fra le parti il 22.11.2010.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni degli accordi collettivi in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del Giudice del lavoro, in esito al quale la F. è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società, seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341).

Spese compensate, stante l’intervenuta conciliazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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