Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.24333 del 18/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. P.E., rappresentato e difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie, n. 34, presso lo studio dell’Avv. Monica Aranzanu;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari depositata in data 24 giugno 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’estinzione o l’improcedibilità del giudizio.

RITENUTO IN FATTO

che l’Avv. P.E., già difensore d’ufficio di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari depositata in data 24 giugno 2009, con la quale è stata rigettata l’opposizione avverso il decreto di liquidazione degli onorari per la prestata attività professionale nel primo grado di giudizio;

che il ricorso non è stato notificato ad alcuno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 30 maggio 2011 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che pertanto, sussistendo i presupposti di legge, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia;

che in difetto di instaurazione del contraddittorio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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