Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.2441 del 02/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15607-2005 proposto da:

P.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 7, presso lo studio dell’avvocato FERRI FERDINANDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZANCHETTIN MAURIZIO;

– ricorrente –

contro

B.C., B.N., M.M. ved. B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1046/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato FERDINANDO FERRI difensore del ricorrente che deposita rinuncia in originale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI COSTANTINO che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

ritenuto che P.M. ha proposto ricorso per la cassazione avverso la sentenza n. 1046 depos. in data 17.06.2004 con la quale la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello da lui proposto nei confronti della sentenza del tribunale di Treviso in data 24/9- 18.11.99 che aveva disatteso la domanda da lui avanzata contro gli odierni intimati;

Considerato che l’esponente ha rinunciato al ricorso come dalla dichiarazione in data 24.12.2010, per cui la causa dovrà essere dichiarata estinta per intervenuta rinuncia ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

Nulla per le spese.

P.Q.M.

dichiara la causa estinta per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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