Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.2444 del 02/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. R.A., rappresentato e difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Cassia in Via Publio Elio n. 13/A;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi, depositata il 18 novembre 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per la rimessione in termini del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

che l’Avv. R.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi in data 18 novembre 2009, con cui, in esito ad un procedimento di volontaria giurisdizione, è stata rigettata l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dal medesimo proposta contro il decreto che aveva respinto l’istanza di liquidazione delle competenze maturate per il patrocinio prestato in qualità di difensore d’ufficio di R.E. nell’ambito di un procedimento penale;

che il ricorso per cassazione, depositato nella cancelleria del giudice a quo, è affidato a un motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, non essendo stato notificato a cura del ricorrente ad alcuno;

che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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