LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.A., rappresentato e difeso dall’avv. Chiappatone Pietro, per legge domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma;
– ricorrente –
avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Rossano depositata l’il luglio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
che l’Avv. Pietro Chiappalone, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia il 1 agosto 2008, ha proposto ricorso per cassazione per l’annullamento dell’ordinanza in data 11 luglio 2007 con cui, in esito ad un procedimento di volontaria giurisdizione, il Presidente del Tribunale di Rossano ha rigettato l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proposta contro il decreto di liquidazione del compenso in suo favore, nella qualità di difensore di un collaboratore di giustizia ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
che il ricorso per cassazione è affidato a due motivi, i quali denunciano violazione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, essendosi l’opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, svolta dinanzi al giudice designato secondo le forme del procedimento di volontaria giurisdizione, il provvedimento era suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile, e ciò anche secondo l’orientamento giurisprudenziale anteriore alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 3 settembre 2009, n. 19161 (v., in fattispecie identica, Cass., Sez. II, 16 luglio 2010, n. 16770);
che il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice che ha seguito il procedimento civile, è stato invece proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;
che, in particolare, il ricorso non è stato notificato ad alcuno ed i motivi, con i quali si denuncia violazione di legge, sono privi del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ.;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011