LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.G. e R.A., elettivamente domiciliati in Roma, viale Regina Margherita 232, presso l’avv. Trimasrco Ernesto, rappresentati e difesi dall’avv. Guarnaccia Rocco giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
Banca popolare Sant’Angelo in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Del Governo Vecchio 118, presso l’avv. Fabio Giuseppe, rappresentata e difesa dall’avv. Peritore Giuseppe giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata n. 323 del 16.11.2009.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 29.9.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;
Udito l’avv. Peritore per la Banca;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso aderendo alla relazione.
FATTO E DIRITTO
Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. osservava quanto segue: ” V.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito l’intimata, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, aveva rigettato la domanda risarcitoria contro la Banca Popolare Sant’Angelo, in relazione all’avvenuta segnalazione all’EURISC del mancato pagamento di tre rate di un contratto di mutuo, che viceversa erano state regolarmente versate.
In particolare il tribunale decideva nel senso indicato, avendo riscontrato una mancanza di prova in ordine ad un comportamento doloso della convenuta finalizzato ad arrecare un danno ingiusto all’attore, e la statuizione veniva censurata dal V., che rilevava come ai fini dell’eventuale affermazione di responsabilità della banca sarebbe stata sufficiente l’esistenza di un comportamento colposo, e non necessariamente doloso (primo motivo), lamentando inoltre l’errata statuizione sulle spese processuali (secondo motivo).
Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendo manifestamente fondato il primo motivo (restando così assorbito il secondo) sia sotto il profilo della rappresentata sufficienza di un comportamento colposo della banca, sia sotto l’aspetto del denunciato vizio motivazionale, non avendo il giudice del merito indicato alcuno degli elementi di fatto posti a base della sua decisione”. Tali rilievi, ai quali hanno aderito il Procuratore Generale ed il ricorrente, sono condivisi nel merito dal Collegio, che tuttavia precisa che tre risultano essere i motivi di impugnazione; che con il primo infatti era stata denunciata la nullità della sentenza perchè non siglata nelle singole facciate, doglianza che appare infondata rilevando unicamente a tal fine la sottoscrizione del provvedimento; che per il secondo ed il terzo motivo, espressamente considerati dal relatore, valgono le condivise conclusioni ivi formulate alle quali si rinvia. Ne consegue che il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Agrigento in persona di altro magistrato, che provvedere ad una nuova delibazione della domanda tenendo conto dell’esistenza degli eventuali elementi di colpa ravvisabili nel comportamento dei dipendenti della banca, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Agrigento in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011