LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Istituto Autonomo della Case Popolari della Provincia di Bari, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al viale Tupini 133, presso lo studio dell’avv. De Zordo Agostino, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Vito A. Martielli, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Comune di Bitetto, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via di Villa Pepoli n. 4, presso lo studio dell’avv. Coluzzi Alessandro, dal quale è rapp.to e difeso, procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 126/05 depositata il 17/1/2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Bragaglia per il ricorrente e l’avv. De Zordo, per delega, per il resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione per sopravvenuta rinuncia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa dallo IACP di Bari contro il Comune di Bitetto è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dallo IACP contro la sentenza della CTP di Bari n. 348/17/03 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dello IACP avverso le cartelle di pagamento n. ***** ICI 1995, 1996 e 1997. La CTR condivideva il giudizio della CTP di inammissibilità dell’impugnazione sul rilievo dell’avvenuta preventiva notifica degli avvisi di liquidazione, nonchè degli avvisi di accertamento.
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso il Comune. In data 30/9/2011 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio, con richiesta di compensazione integrale delle spese, sottoscritto dal controricorrente per accettazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’atto di rinuncia al giudizio congiuntamente sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, nonchè “vistato” per accettazione dal controricorrente comporta, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. la dichiarazione di estinzione del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011