Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.24683 del 23/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ATER, Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Ruggiero di Lauria n. 28, presso lo studio dell’avv. Bartolomei Franco, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Palestrina, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via M. Mercati n. 51, presso lo studio dell’avv. Briguglio Antonio, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 162/2005/36 depositata l’11/12/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione per rinuncia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa dall’ATER, Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma contro il Comune di Palestrina è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Roma n. 398/53/2003 che aveva accolto il ricorso della Ater avverso l’avviso di liquidazione n. ***** per l’anno 2000 relativamente ad alcuni immobili realizzati dall’Ater nel Comune.

Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune. In data 10/10/2011 la ricorrente ha depositato copia di atto del 17/6/2010 con il quale le parti hanno transatto la lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sopravvenuta transazione della controversia comporta ai sensi dell’art. 390 c.p.c. la dichiarazione di estinzione del giudizio. La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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