Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.2472 del 02/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 35154/2006 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell’avvocato CAIAZZA Gian Domenico, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2674/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA del 12.1.06, depositata il 20/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace ha respinto l’opposizione proposta dal sig. D.G.E. a ordinanza ingiunzione del Prefetto di Roma relativa a sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada;

che il D.G. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’autorità intimata;

che questa Corte, ritenuta la nullità della notifica al Prefetto eseguita preso l’Avvocatura Generale dello Stato (nonostante l’Avvocatura non avesse rappresentato l’amministrazione nel giudizio di primo grado), con ordinanza interlocutoria resa nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2009 ha disposto il rinnovo della notifica al Prefetto di Roma presso la sua sede entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa;

che il P.M. ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., per l’inammissibilità del ricorso non avendo il ricorrente ottemperato a detta ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che le conclusioni del P.M. sono da accogliere, avendo il ricorrente del tutto omesso il rinnovo della notifica disposto da questa Corte;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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