Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.24720 del 23/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29539/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall’Avvocato MASCHERONI Emilio, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1270/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/07/2007 R.G.N. 08/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega MASCHERONI EMILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per accoglimento del 4 e 6 motivo, rigetto dei primi tre motivi, assorbimento del 5 7 8 motivo del ricorso.

La Corte:

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO che:

la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane s.p.a. con L. D. con decorrenza 11 luglio 2000;

per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; il lavoratore è rimasto intimato;

il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

il ricorso per cassazione è stato notificato a L.D. presso il domicilio eletto (lo studio del suo difensore avv. Alessandro di Salvo), a mezzo del servizio postale; non è stata peraltro depositata la cartolina relativa all’avviso di ricevimento, come accertato dal collegio attraverso l’esame del fascicolo processuale; inoltre nessuna richiesta sul punto è stata formulata dal difensore della parte ricorrente, presente in udienza;

sulle conseguenze del suddetto mancato deposito deve applicarsi il principio affermato da queste Sezioni Unite (Cass. S.U. 14 gennaio 2008 n. 627, recentemente ribadito da Cass. 4 giugno 2010 n. 13639), secondo cui, premesso che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.;

il ricorso de quo deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile;

nulla deve essere statuito in ordine alle spese del giudizio di cassazione, atteso il mancato svolgimento di attività processuale da parte di L., rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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