LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25213-2009 proposto da:
M.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato VIANELLO LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PISTOLESI OSCAR giusto mandato in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO LAVORO SALUTE & POLITICHE SOCIALI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ & RICERCA SCIENTIFICA in persona dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per legge;
– controricorrenti –
e contro
ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI & ODONTOIATRI MILANO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2581/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/09/2008 R.G.N. 1298/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato LUCA VIANELLO; udito l’Avvocato DANIELA GIACOBBE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO che ha concluso con la rimessione degli atti al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
RITENUTO
quanto segue:
p. 1. M.G. ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica e l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri di Milano avverso la sentenza del 29 settembre 2008, con la quale la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza del 14 febbraio 2006, con cui il Tribunale di Milano – investo da esso ricorrente con atto di riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione del T.A.R. Lombardia, della domanda di annullamento di un provvedimento dell’indicato Ordine di reiezione della sua domanda di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri di Milano – aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. sulla domanda e la giurisdizione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.
Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso i due Ministeri.
CONSIDERATO
quanto segue:
p.1. Il Collegio rileva che, a norma dell’art. 374, comma 1, primo inciso la trattazione del ricorso compete alle Sezioni Unite, in quanto l’unico motivo di ricorso prospetta una questione di legittimità costituzionale relativa alle norme che attribuiscono giurisdizione alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie e, dunque, un motivo afferente alla giurisdizione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1. Ciò, al fine di censurare la conferma della declinatoria della giurisdizione dell’A.G.O., fatta dalla sentenza di primo grado, cui è pervenuta la sentenza qui impugnata.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 374 c.p.c., comma 1, primo inciso, dispone la rimessione del fascicolo al Primo Presidente per le decisioni di sua competenza circa l’assegnazione alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011