Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.24763 del 23/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4766-2010 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA & FINANZE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ &

RICERCA SCIENTIFICA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

R.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 306/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/01/2010 R.G.N. 7006/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI COSTANTINO che ha concluso con il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di R.M.;

-che l’intimato non si è difeso;

-che la notificazione del ricorso risulta tentata presso il domiciliatario avv. Carla Pitoni, con studio in Roma, via Tommasini Oreste n. 29, ma non è andata a buon fine.

Ritenuto che debba essere ordinata la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’intimato R..

P.Q.M.

dispone che i ricorrenti indicati in parte motiva, come rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, provvedano alla rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di R.M., entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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