Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.24821 del 24/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16723/2010 proposto da:

G.V. *****, + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ADELAIDE RISTORI 9, presso lo studio dell’avvocato VACCARO Valentina, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

M.B., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE *****, MINISTERO SALUTE, MINISTERO UNIVERSITA’ RICERCA SCIENTIFICA & TECNOLOGICA, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore in carica, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 4984/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2009; R.G.N. 5520/2005 + 218 e 977/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato VALENTINA VACCARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Dott. G.V., insieme con altri medici, evocò in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, i Ministeri della salute, dell’istruzione e dell’economia, per sentir dichiarare ed accertare l’inadempimento dei convenuti all’obbligo di corrispondergli la remunerazione dovutagli per aver frequentato il corso quadriennale di specializzazione tra il 1983 e il 1987 presso l’istituto universitario convenuto, così come stabilito nella direttiva CEE 82/76.

Dai convenuti venne eccepita la prescrizione del diritto vantato dall’attore, oltre alla infondatezza della pretesa nel merito.

Il Tribunale di Roma, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalle Amministrazioni convenute, rigettò la domanda.

La sentenza fu confermata, nella sua parte dispositiva, dalla corte di appello capitolina che, pur avendo escluso il decorso della prescrizione sì come opinato dal primo giudice, ritenne privi di legittimazione passiva i ministeri convenuti.

La pronuncia è stata impugnata dalla difesa dei medici con ricorso affidato a tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

La denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui al primo motivo di censura deve essere difatti accolta, avendo questa corte regolatrice già affermato il principio di diritto secondo il quale ai Ministeri, quali espressioni settoriali della potestà statuale, spetta senz’ altro la legitimatio ad causam e quella ad processum nel caso di specie (Cass. 29345/08 ss.uu.; Cass. 16507/08).

Da tale principio di diritto il collegio non ha motivo di discostarsi.

Il secondo e terzo motivo (che invocano la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e/o a quella europea di giustizia) sono assorbiti nell’accoglimento del primo.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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