Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24840 del 24/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di Civitavecchia con ordinanza n. R.G. 1910/2010 depositata l’11/08/2010 nel procedimento pendente tra:

TRALDI VF SRL;

P.M.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza dell’11.8.2010 il Tribunale di Civitavecchia nel procedimento tra Traldi VF s.r.l. e P.M. richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza, avverso la sentenza del giudice di pace di Livorno, con cui quest’ultimo, adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo da Traldi VF s.r.l. declinava la propria competenza, ritenendo quella del Tribunale di Civitavecchia, per effetto della connessione con altro giudizio pendente davanti a quest’ultimo tribunale tra le stesse parti, R.G. n. 3839/2009.

2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 c.p.c., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, per cui essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione (Cass. (Ord.), sez. 3^, 29/03/2004, n. 6267; Cass.(Ord.), sez. 3^, 17/06/2002, n. 8702; Cass. (Ord.), sez. 3^, 04/03/2002, n. 3107).

Quindi va dichiarata la competenza del giudice di pace di Livorno, relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nulla per le spese.

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara la competenza del giudice di pace di Livorno, relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nulla per le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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