Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24845 del 24/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Concordato preventivo Igiemme s.p.a. in persona del Commissario Liquidatore e del Commissario Giudiziale, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sistina 42, presso l’avv. LAGOTETA Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente e controricorrente –

contro

D.R.L. e C.G., elettivamente domiciliati in Roma, via Oslavia 6, presso l’avv. ACQUARELLI Pierluigi, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

Banco Popolare società Cooperativa, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma Via della Camilluccia 109 presso l’avv. Guaitoli, che unitamente all’avv. Domenico Antonio Marchese lo rappresenta giusta delega in atti;

– controricorrente –

Italfondiario s.p.a. in persona del legale rappresentante, quale procuratrice di Castello Finance s.r.l. e di Intesa Sanpaolo s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma Via dei Gracchi 278 presso l’avv. Massimo Silvestri, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme emessa nel procedimento n. 580/07 in data 18.12.2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.10.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Lagoteta per il concordato e Guaitoli per il Banco;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

FATTO E DIRITTO

Nel corso della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni della Igiemme s.p.a. veniva iniziata anche procedura esecutiva su beni immobili gravati da ipoteca di cui la Igiemme era comproprietaria, per la cui vendita veniva delegato il giudice del concordato.

A seguito di assegnazione di quote indivise dei detti immobili a D.R.M.L., C.G., I.C.M. s.r.l., quali creditori istanti, veniva formulata istanza di revoca del detto provvedimento da parte di Italfondiario, istanza che veniva rigettata dal giudice delegato e successivamente accolta dal Tribunale di Lamezia Terme in sede di impugnazione.

Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione il concordato preventivo della IGIEMME s.p.a., che deduceva quattro motivi, nonchè D.R.M.L. e C.G., che a loro volta articolavano sette motivi, cui resistevano con controricorso l’Italfondiario s.p.a. ed il Banco Popolare, che fra l’altro eccepivano sotto diversi aspetti l’inammissibilità dei ricorsi.

Successivamente con atto del 19.7.2011 sia il Concordato Preventivo della Igiemme s.p.a. che D.R.M.L. e C. G. dichiaravano di rinunciare ai rispettivi ricorsi, con compensazione delle spese processuali, rinuncia cui aderivano i difensori delle altre parti costituite e che comporta, conseguentemente, la declaratoria di estinzione del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara il giudizio estinto e compensa le spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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