LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20052-2010 proposto da:
B.L., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 967/07 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il 30/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.L. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Catanzaro in data 30 marzo 2009 che ha accolto la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio civile.
Il ministero dell’economia resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato depositato e pertanto è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese con Euro 960,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi – sezione prima civile, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011