LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20513-2003 proposto da:
M.L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 24854/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA del 5/05/08, depositata l’08/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito l’Avvocato De Paola Gabriele difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
che M.L.D. ricorre, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, chiedendo la revocazione della sentenza 8 ottobre 2008 n. 24854, che ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto avverso il decreto della corte d’appello di Genova del 30 dicembre 2004, che aveva rigettato la sua domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001 in relazione alla dedotta irragionevole durata di un giudizio promosso davanti al tar Toscana il 3 gennaio 1996 e definito con sentenza del 18 marzo 2002;
che il ricorrente sostiene che erroneamente questa Corte ha individuato il dies a quo del termine per proporre ricorso per cassazione nella data della notifica del decreto della corte territoriale al proprio difensore, mentre tale notifica era inidonea a far decorrere i termini acceleratori perchè effettuata non a istanza dell’Avvocatura dello Stato ma d’ufficio a richiesta della cancelleria;
che il procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile perchè l’errore dedotto non ha natura revocatoria non essendo frutto di una svista o di un errore di percezione ma il risultato di un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato;
che il ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO IN DIRITTO che è orientamento pacifico che l’errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato;
che l’errore in questione, pertanto, presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio;
che nella sentenza impugnata, dopo avere dato atto dell’avvenuta notifica del decreto della corte d’appello di Genova si osserva “che la locuzione “richiesto come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. …” contenuta nella relata di notifica in calce alla copia notificata del decreto, dal Cancelliere certificata conforme all’originale, va intesa nel senso che tale notifica è avvenuta su istanza di colui che l’atto rileva legittimato ed interessato a richiederla, ossia nella specie la Presidenza del Consiglio vittoriosa (in tema cass. 200620817, 199111883);
che, pertanto, l’accertamento della provenienza della richiesta di notifica dalla parte e non dal cancelliere è il risultato di un giudizio e non di una supposizione;
che, peraltro, la circostanza che la notifica di cui si tratta sia stata richiesta dal cancelliere risulta da un’attestazione successiva alla data di pubblicazione della sentenza 24954/2008;
che il ricorso è inammissibile perchè deduce un errore che non rientra nella fattispecie di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4;
che non si deve provvedere sulle spese perchè l’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi – sezione prima civile, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011