Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.24900 del 25/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.O., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORRE DI PRATOLUNGO 7, presso lo studio dell’avvocato BUONANNI ROSSELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato SANNINO GIOVANNI, giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1877/2006 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 23/11/2006 r.g.n. 7599/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 7/23.11.2006 il Tribunale di Nola rigettava il reclamo proposto da C.O. avverso l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, adottata con provvedimento del 13.7.2006 dal Giudice dell’esecuzione, nel giudizio promosso nei confronti del predetto dal Comune di Pollena Trocchia.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, C.O., deducendo violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

In particolare, il ricorrente prospetta violazione dell’art. 615 c.p.c., comma 1 e dell’art. 618 bis c.p.c., nonchè degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c., rilevando che la competenza a pronunciarsi sull’efficacia esecutiva del titolo spettava allo stesso giudice che doveva decidere sull’opposizione al precetto, nel caso il giudice del lavoro, e che, comunque, il Collegio, adito in sede di reclamo, avrebbe dovuto pronunciare con ordinanza, e non con sentenza.

Non si è costituito il Comune di Pollena Trocchia.

Il ricorso è inammissibile per difetto dei presupposti richiesti per l’accesso al ricorso straordinario per cassazione ai sensi della disposizione costituzionale ed individuabili nella decisorietà e definitività del provvedimento oggetto di censura.

Ha già affermato, al riguardo, questa suprema Corte che il provvedimento con cui, decidendo in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. ed in forza dell’art. 624 c.p.c., comma 2, come sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett e) conv. con modificazioni nella L. n. 80 del 2005 e modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18, il Tribunale disponga la revoca di un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. trattandosi di provvedimento con natura cautelare e provvisoria, e privo, pertanto, dei caratteri della decisività e definitività (cfr. Cass. n. 6680/2008).

Tale principio è stato, quindi, ritenuto applicabile anche nel caso in cui ad una sospensione concessa dal giudice dell’esecuzione segua un reclamo che si conclude (come nel caso) con un provvedimento di rigetto, e, quindi, di conferma della sospensione, ed è richiamabile tanto nell’ipotesi di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo disposta in sede di opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, quanto nell’ipotesi di sospensione dell’esecuzione già iniziata, disposta a seguito di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. n. 22488/2009). L’inammissibilità del ricorso straordinario è stata, infine, affermata anche con riferimento al regime dell’art. 624 c.p.c. scaturito dalla riforma di cui alla L. n. 69 del 2009, essendosi escluso, anche con riferimento alla disciplina attualmente vigente, che siano suscettibili di tale controllo tanto l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione, nell’ambito di una opposizione proposta ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., quanto l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l’abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. ed, in entrambi i casi, di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di diverso apprezzamento nell’ambito del giudizio di opposizione (cfr. Cass. n. 11243/2010). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo il Comune intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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