Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.24964 del 25/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5367-2008 proposto da:

M.E. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, Via PAOLO EMILIO 57, presso l’avvocato BILOTTA ROBERTO (C/O STUDIO LEGALE MARCELLO GRECO), rappresentato e difeso dall’avvocato VETERE SALVATORE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il 19/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Salerno, con decreto del 19.9.07, ha respinto la domanda di risarcimento del danno da eccessiva durata del processo proposta, ai sensi della L. n. 89 del 2001, da M.E. nei confronti del Ministero della Giustizia.

A sostegno della decisione la Corte ha rilevato che i numerosi rinvii dell’udienza di precisazione delle conclusioni richiesti dal ricorrente manifestavano il suo palese disinteresse all’esito del giudizio e che tale circostanza era sufficiente ad escludere la sussistenza del danno non patrimoniale lamentato.

Il M. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento, sorretto da due motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il M. denunciando violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione all’art. 6 par. 1 della Convenzione EDU, nonchè vizio di motivazione del provvedimento impugnato, lamenta che la Corte di merito abbia omesso di determinare la durata ragionevole del processo ed abbia escluso la sussistenza del danno lamentato solo perchè le parti avevano chiesto alcuni rinvii della decisione.

Il motivo è fondato.

Costituisce principio costantemente affermato da questa Corte che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo di cui all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ne consegue che il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale se non ricorrono, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. SS.UU. 1338/04). E’ escluso che fra tali circostanze possano annoverarsi i ripetuti rinvii richiesti dalle parti che, sempre che siano imputabili ad intenti dilatori od a negligente inerzia delle stesse, rilevano all’esclusivo fine della valutazione del superamento del termine di ragionevole durata del processo, in quanto danno luogo a un ritardo che va sottratto dalla sua durata complessiva (da ultimo, fra molte, Cass. nn. 19771/010, 11307/010). Nè, sotto altro profilo, l’insussistenza del danno può desumersi dallo scarso interesse mostrato dalle parti ad una sollecita definizione del giudizio, potendo siffatto atteggiamento tutt’al più comportare una riduzione dell’entità del risarcimento (Cass. n. 25537/09).

Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale il M. si duole della condanna al pagamento delle spese processuali.

La controversia va rimessa, per un nuovo giudizio, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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