Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.25011 del 25/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26672-2010 proposto da:

MARCHETTI ALESSANDRO, quale difensore del C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO N. 71;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 25903/2005 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA dell’8/11/05, depositata il 20/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito l’Avvocato Marchetti Simonetta (delega avvocato Marchetti Alessandro), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

che l’avv. Alessandro Marchetti ricorre, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., chiedendo la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 25903/2005 per omessa distrazione delle spese in suo favore.

RITENUTO IN DIRITTO

che l’omissione della distrazione delle spese può essere corretta con il procedimento ex art. 391 bis c.p.c. (Cass. civ., sez. un., 07- 07-2010, n. 16037).

P.Q.M.

La corte dispone che nel dispositivo della sentenza n. 25903 del 2005 dopo le parole “ed accessori di legge” siano aggiunte le parole “da distrarsi in favore dell’avv. M.A. che si è dichiarato antistatario”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi – sezione prima civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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