Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2503 del 02/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Bonizzoni Dante & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Portogruaro 3, presso l’avv. Mariano Picca, rappresentata e difesa dall’avv. Carnevale Ernesto Schianca giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 99/1/2007 del 19/3/08.

CONSIDERATO IN FATTO

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis; nei termini che di seguito si trascrivono:

“La società in epigrafe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il suo ricorso contro un avviso di Erogazione sanzioni per lavoro irregolare.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Il ricorso contiene quattro motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti gli altri, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la società deduce l’inammissibilità dell’appello in quanto notificato presso il domiciliatario deceduto.

Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha infatti affermato che la morte del procuratore domiciliatario produce l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la conseguente necessità che l’atto di impugnazione sia notificato, ai sensi dell’art. 330 cod. proc. civ., comma 3, presso la parte personalmente (Cass. 9543/10).

Restano assorbiti i successivi tre motivi, formulati del resto in via dichiaratamente subordinata”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., comma 3, in quanto il processo non poteva essere proseguito;

che, tenuto conto delle ragioni della decisione, appare equo compensare le spese di appello e dichiarare la non ripetibilità di quelle del giudizio di cassazione, in cui l’Agenzia delle Entrate ha depositato un mero atto di costituzione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese di appello e dichiara non ripetibili quelle di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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