LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PONTINA NAVIGAZIONE SRL *****, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato STUDIO GAUTTIERI ARCHIDIACONO, rappresentata e difesa dall’avvocato MANSUTTI MAURIZIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
F.U. *****, F.M.
*****, C.A. *****, F.
A. *****, in proprio e quali eredi del sig.
Fo.Ar., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CERBARA 64, presso lo studio dell’avvocato CASTIELLO FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato LETTERA MASSIMO, giusta delega in atti;
– controrlcorrenti –
e contro
NAVIGAZIONE AVVENIRE SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 612/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 04/11/2005; R.G.N. 346/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno con sentenza depositata il 26 agosto 2005, ha rigettato lo appello proposto dalla srl Navigazione Pontina avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 34 2003 la quale aveva accolto domanda revocatoria in favore degli eredi di Fo.Ar. e relativa alla vendita, da parte della Pontina alla srl Navigazione Avvenire della motonave di trasporto passeggeri Hipponion con atto 21 aprile 1993.
2. Contro la decisione la srl Pontina Navigazione ha proposto ricorso per cassazione notificato alle controparti, al quale hanno resistito gli eredi F., come indicati in epigrafe al controricorso.
Nelle more e prima del dibattimento risulta depositato un atto di rinuncia agli atti del giudizio, redatto dalla ricorrente e sottoscritto dal legale rappresentante della società Pontina ed accettato dalle controparti eredi F. con richiesta della compensazione delle spese.
IN DIRITTO AI SENSI dello art. 391 c.p.c. deve pronunciarsi nella forma della Ordinanza la estinzione del processo per rituale rinuncia del ricorrente accettata dalle controparti, con la richiesta compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
DICHIARA LA ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO E COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011