Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.25222 del 29/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato FERRETTI GIAN ALBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI SPA IN LCA *****, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, – dott. P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 6, presso lo studio dell’avvocato MELUCCO ANDREA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

FONDIARIA SAI *****, (già S.A.I. S.p.A.), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dott. Ge.Ma., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERONA 9, presso lo studio dell’avvocato GIAN ROBERTO CALDARA, rappresentato e difeso dall’avvocato GRIECO GIAMBATTISTA, con studio in 90143 PALERMO. Via Libertà, 159, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

contro

G.G. *****, T.G.

*****;

– intimati –

nonchè da:

T.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALLIA 2, presso lo studio dell’avvocato BERTI CESARE, rappresentato e difeso dall’avvocato CANNIZZO FRANCESCO giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

FONDIARIA SAI *****, (già S.A.I. S.p.A.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Ge.Ma., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERONA 9, presso lo studio dell’avvocato CALDARA GIAN ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GRIECO GIAMBATTISTA, con studio in 90143 PALERMO, Via Libertà n. 159, giusta delega in atti;

G.G. *****, R.A.M.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato FERRETTI GIAN ALBERTO, che li rappresenta e difende giusta delega in atti; FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI SPA IN LCA *****, in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore, dott. P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 6, presso lo studio dell’avvocato MELUCCO ANDREA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti all’incidentale –

Nonchè da:

G.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato FERRETTI GIAN ALBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

T.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALLIA 2, presso lo studio dell’avvocato BERTI CESARE, rappresentato e difeso dall’avvocato CANNIZZO FRANCESCO giusta delega in atti;

FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI SPA IN LCA *****, in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore, dott. P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 6, presso lo studio dell’avvocato MELUCCO ANDREA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

FONDIARIA SAI *****, (già S.A.I. S.p.A.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. Ge.Ma., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERONA 9, presso lo studio dell’avvocato CALDARA GIAN ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GRIECO GIAMBATTISTA, con studio in 90143 PALERMO, Via Libertà 159, giusta delega in atti;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

R.A.M. *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1356/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/10/2008; R.G.N. 1213/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato GIAN ALBERTO FERRETTI;

udito l’Avvocato CESARE BERTI per delega;

udito l’Avvocato GIAMBATTISTA GRIECO;

udito l’Avvocato ANDREA MELLUCCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso riunisce i ricorsi; accoglie ricorso principale, nei motivi 4^ e 6^, assorbito 3^ motivo rigetto nel resto; per incidentale G. accoglimento del 6^, rigetto nel resto; ricorso incidentale T. assorbito il 2^ motivo rigetto nel resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.A.M. ha convenuto davanti al Tribunale di Palermo T.G. e la s.p.a. Firs Italiana di Assicurazioni, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dello scontro automobilistico occorso in *****, allorchè l’automobile condotta dal T., effettuando un sorpasso, ha invaso la sua corsia di marcia, investendo l’autovettura da lei condotta. Essa riferiva di avere riportato gravi lesioni personali, che hanno comportato l’interruzione della gravidanza in corso e numerosi interventi chirurgici, residuando esiti permanenti del 60% e riduzione della capacità lavorativa nella misura del 40%. Il T. si è costituito, contestando la sua responsabilità ed ha chiesto che la FIRS fosse tenuta ad indennizzarlo otre i limiti del massimale di L. 200 milioni, in considerazione del suo comportamento di c.d. mala gestio. La Firs ha resistito alle domande.

E’ intervenuto nel giudizio G.G., marito della R., chiedendo il risarcimento dei danni personalmente subiti a causa delle lesioni riportate dalla moglie. Interrotto il processo per essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Firs, la causa è stata riassunta nei confronti del Commissario liquidatore di FIRS e della s.p.a. SAI, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Esperita l’istruttoria anche tramite CTU medico-legale, il Tribunale con sentenza non definitiva ha dichiarato unico responsabile del sinistro T.G. e ha disposto altra CTU medico legale, a causa del contrasto fra le perizie precedentemente svolte in sede penale e in sede civile.

Con la sentenza definitiva il Tribunale ha condannato tutti i convenuti, in via fra loro solidale, a pagare in risarcimento dei danni, quantificati con valutazione equitativa in Euro 800.000,00 in favore della R. ed in Euro 150.000,00 in favore del G., sulla base di una percentuale di inabilità permanente a carico dell’infortunata, accertata nel 65% del totale.

Proposto appello principale dal T. e incidentale da R., G., FIRS e dalla Fondiaria SAI (subentrata alla SAI), la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha ridotto la responsabilità solidale delle compagnie assicuratrici entro i limiti del massimale, cioè all’importo di Euro 103.291,38 per ciascuno, quanto ai danni subiti sia dalla R., sia dal G., ed ha incrementato ad Euro 1.071.088,76 la somma dovuta dal T. alla R. in risarcimento dei danni. Ha compensato le spese del grado fra T. e G. per intero, e fra R. e le compagnie assicuratrici nella misura del 50%, ponendo a carico della prima la rimanente metà; ha condannato il T. a rimborsare le spese processuali alla R..

R.A.M. propone sette motivi di ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso T., che propone quattro motivi di ricorso incidentale.

Il G. ha depositato controricorso con sei motivi di ricorso incidentale.

FIRS e Fondiaria SAI hanno depositato ognuna due controricorsi, uno in risposta a G. e l’altro in risposta a T..

R. e G. hanno risposto con unico controricorso al ricorso incidentale T..

R.A.M. e FIRS hanno depositato memoria. La R. ha depositato note di udienza, in replica al parere del procuratore generale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione di tutti i ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

1.- Ricorso principale, proposto da R.A.M..

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.M. 24 giugno 2008 e del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sul rilievo che la Corte di appello ha quantificato il danno biologico da inabilità permanente richiamando i criteri di liquidazione di cui al D.Lgs. n. 209 cit., art. 139 norma che riguarda esclusivamente i danni di lieve entità, anzichè fare applicazione dei principi dettati dall’art. 138 del medesimo testo, applicabili ai casi di lesioni gravi, qual è quella del 65%, da essa riportata.

2.1.- Il motivo è infondato, se non anche inammissibile. Va premesso che erroneamente la sentenza impugnata ha richiamato il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139 nel procedere alla liquidazione del danno biologico, trattandosi di danno di rilevante entità, che rientra fra quelli regolati dall’art. 138 del citato decreto legislativo.

L’erroneo richiamo è però irrilevante, nella sostanza, poichè la somma concretamente attribuita alla danneggiata in risarcimento del danno biologico (Euro 411.356,60) va ben oltre l’importo massimo che avrebbe potuto essere liquidato in applicazione dei criteri di cui all’art. 139.

E’ chiaro pertanto che, al di là dell’errore, la Corte di merito ha proceduto alla liquidazione del danno biologico con valutazione equitativa: valutazione che avrebbe potuto essere sottoposta a censura in questa sede solo sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione. Ed invero, l’art. 138 – di cui la ricorrente invoca l’applicazione – ha lasciato indeterminato il valore da attribuire ad ogni punto di invalidità, nelle lesioni di grave entità, limitandosi ad affermare alcuni principi di massima, quali la necessità di procedere alla liquidazione del danno sulla base di una tabella unica nazionale e di tenere conto di correttivi quali l’età dell’infortunato o le peculiarità del caso concreto.

Alla data del sinistro, come anche alla data in cui è stata deliberata la sentenza impugnata, non era stata approvata alcuna tabella unica nazionale, nè vi erano precise indicazioni giurisprudenziali circa i valori a cui i giudici di merito avrebbero potuto fare riferimento, per attenersi a criteri uniformi.

La decisione sul punto avrebbe potuto essere censurata solo sotto il profilo dei vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, dimostrando l’incongruenza o l’illogicità del giudizio della Corte di appello. Ma la ricorrente nè ha proposto censure di vizio di motivazione; nè ha precisato quale diverso valore la Corte di appello avrebbe dovuto attribuire al punto di invalidità e con riferimento a quali criteri; nè per quali ragioni la somma attribuitale sia da ritenere insufficiente ed incongrua. Il motivo di ricorso è quindi inammissibile, sotto questo profilo, per mancanza di specificità (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 10 novembre 2004 n. 21369).

Le censure giustificano solo la correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., nella parte in cui richiama l’art. 139, anzichè il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 138.

3.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione, nel capo in cui la sentenza impugnata ha quantificato il danno morale.

Rileva che la Corte di merito – dopo avere premesso di voler liquidare il danno morale in misura pari alla metà della somma attribuita in risarcimento del danno biologico – ha poi assunto come base di calcolo della percentuale non l’intera somma liquidata a questo titolo (Euro 411.356,60), bensì solo l’importo di Euro 364.224,69, corrispondente al risarcimento del danno sulla base del valore del punto di invalidità, senza gli incrementi che vi sono stati apportati in considerazione della peculiare gravità degli esiti dell’incidente (fra cui l’interruzione della gravidanza, i danni psichici e la perdita della capacità lavorativa).

La ricorrente assume che la Corte, avendo dichiarato di voler liquidare il danno morale in una percentuale del danno biologico, è incorsa in motivazione contraddittoria nel momento in cui ha assunto come base di calcolo non l’intera somma attribuita in risarcimento del danno biologico, ma solo una parte di essa.

4.- Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità della doglianza, sollevata dai resistenti ed in particolare da FIRS, sul rilievo che la ricorrente avrebbe formulato le sue censure senza distinguere fra gli addebiti di insufficienza e quelli di contraddittorietà della motivazione.

La distinzione di cui sopra emerge inequivocabilmente dall’illustrazione del motivo, che ha messo in evidenza la contraddittorietà intrinseca nel ragionamento della Corte di merito, come sopra esposta, in termini che sono chiaramente distinguibili dall’addebito di insufficienza, che consiste nel non avere in alcun modo indicato le ragioni della riduzione apportata alla somma liquidata come danno biologico.

La giurisprudenza citata da FIRS circa l’inammissibilità delle censure promiscue va riferita ai casi in cui la mancata distinzione comporti scarsa chiarezza, incertezza o confusione del motivo di ricorso, pregiudicando la possibilità di individuarne il preciso tenore, anche alla luce dei principi stabiliti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., circa l’obbligo di indicare chiaramente il fatto controverso e le ragioni che rendano la motivazione inidonea a giustificare la decisione. (La norma era in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata ed è quindi applicabile al caso di specie; ma se ne potrebbero comunque utilizzare le indicazioni, quando si tratti di valutare la corretta formulazione dei motivi di ricorso per vizi di motivazione, a prescindere dalla necessità di formulare i quesiti). Nella specie, come si è detto, non sono ravvisabili incertezze o ambiguità nella formulazione delle censure.

4.1.- Nel merito, le censure debbono essere rigettate. La ricorrente lamenta il mancato rispetto di criteri “aritmetici” di valutazione del danno morale in una determinata proporzione rispetto al risarcimento del danno biologico, criteri che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ritenuto inadeguati (cfr. in particolare Cass. civ. Sez. 3, 11 novembre 2008 n. 26972).

Essenziale non è che la somma liquidata corrisponda all’esatta metà di quella attribuita per il risarcimento del danno biologico, ma che sia oggettivamente congrua, tenuto conto degli aspetti che il giudice deve prendere in considerazione, nel procedere alla liquidazione equitativa del danno morale.

La ricorrente avrebbe dovuto specificare per quali ragioni la somma attribuitale sarebbe da ritenere incongrua e sotto quali aspetti la Corte di appello si sia in ipotesi discostata dai corretti criteri di valutazione.

Tali specificazioni sono del tutto mancanti, sicchè il motivo risulta privo del supporto di adeguate argomentazioni.

5.- Il terzo motivo è inammissibile, poichè prospetta meri errori di calcolo, che non rientrano fra i motivi per cui è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ..

6.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 1223, 1226 e 2056 cod. civ., poichè la Corte di appello – pur avendo accertato che essa ha perso la capacità lavorativa – le ha negato il risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante, adducendo a motivo la mancanza di elementi di prova circa l’entità del suo trattamento pensionistico, e l’inammissibilità della valutazione equitativa, trattandosi di danno che avrebbe potuto essere provato nel suo preciso ammontare.

Rileva la ricorrente che il danno da lucro cessante non può che essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., richiamato dall’art. 2056 cod. civ., non potendosi prevedere quali incrementi di reddito o progressioni di carriera essa – appena trentenne alla data del sinistro – avrebbe potuto conseguire in futuro, nè se avrebbe continuato a svolgere per tutta la vita la medesima attività.

6.1.- Il motivo è fondato.

La Corte di appello ha premesso che il Collegio medico della AUSL n. ***** ha giudicato la R. “inidonea permanentemente e in maniera assoluta a qualsiasi proficuo lavoro nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza”, e che in base a tale giudizio essa è stata dispensata dal servizio e cancellata dal ruolo amministrativo del personale regionale, dove era inquadrata con la qualifica di dattilografa.

Ha dato atto, quindi, che l’infortunata non potrà più svolgere, in futuro, l’attività che rientra nella sua specifica competenza, donde l’indubbia esistenza del danno patrimoniale da lucro cessante.

Ha ritenuto, tuttavia, che il danno medesimo dovesse essere quantificato esclusivamente nella differenza fra l’importo del reddito che essa percepiva prima del sinistro, e quello della pensione che (presumibilmente) le è stata assegnata dopo di esso;

che l’infortunata non abbia documentato l’importo della pensione – come era suo onere – e che pertanto nulla possa esserle attribuito, neppure in via equitativa.

Va premesso che, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, il danneggiato è tenuto a dimostrare soltanto la concreta incidenza dell’invalidità personale sulle sue future capacità di guadagno e l’entità del reddito percepito alla data del sinistro (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 18 aprile 2003 n. 6291; Idem, 27 aprile 2010 n. 10074), circostanze che nella specie la Corte di appello dichiara (o sottintende) essere state dimostrate. L’eventuale esistenza di introiti di tipo diverso, quali la percezione a seguito dell’incidente di un ipotetico trattamento pensionistico, possono costituire oggetto di specifica eccezione, che deve essere dedotta e dimostrata (quanto meno nell’an) dal responsabile del danno, fermo restando l’obbligo del danneggiato – ove il fatto risulti dimostrato – di replicare dimostrando l’entità del trattamento, in ipotesi non sufficiente a compensarlo. Già sotto questo primo aspetto la decisione e la relativa motivazione appaiono censurabili.

Debbono essere poi condivisi i rilievi della ricorrente circa il fatto che il danno patrimoniale da lucro cessante presenta sempre aspetti di incertezza e di imponderabilità, che giustificano che normalmente si proceda, almeno in parte, alla sua liquidazione in via equitativa.

Non si può escludere, è anzi da presumere, che l’infortunata se avesse conservato l’impiego – avrebbe potuto progredire in carriera, o percepire aumenti della retribuzione, od in ipotesi cambiare lavoro e migliorare la sua posizione (come anche peggiorarla).

E’ altresì indubbio che il trattamento pensionistico percepibile da una ex lavoratrice di soli trent’anni, dopo pochi anni di lavoro, o un’eventuale pensione di invalidità, sarebbero di importo inferiore a quello della retribuzione. E’ certamente onere del danneggiato (e del responsabile del danno, per le eccezioni la cui prova è a suo carico) dedurre e dimostrare il maggior numero possibile di circostanze, effettive o presumibili, utili o rilevanti al fine di agevolare la valutazione equitativa del danno.

Ma il giudice non può rifiutarsi di quantificare secondo equità un danno che sia certo nella sua esistenza e di cui il danneggiato abbia fornito la prova, per la parte a suo carico, attribuendo arbitrariamente rilevanza determinante ed esclusiva ad un singolo criterio di valutazione (nella specie, entità dell’ipotetico trattamento pensionistico), qualora la situazione manifesti ulteriori ed ineliminabili margini di incertezza nella determinazione del preciso ammontare del pregiudizio, elementi di incertezza che permarrebbero anche qualora fosse dimostrato l’elemento incerto.

7.- Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., il ricorrente lamenta che la Corte di appello – assolvendo le compagnie assicuratrici da responsabilità per mala gestio e limitandone la responsabilità ai massimali di polizza – abbia riformato la sentenza non definitiva del Tribunale, che aveva invece ritenuto le compagnie solidalmente responsabili con il T. per l’intero ammontare dei danni, sebbene FIRS e Fondiaria SAI non avessero formulato alcuna riserva di appello contro la sentenza non definitiva, che sarebbe passata in giudicato sul punto.

7.1.- Il motivo è infondato, se non anche inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

La ricorrente lamenta violazione del giudicato desumibile dalla sentenza non definitiva di primo grado senza avere prodotto in giudizio il testo della sentenza; senza specificare di averlo prodotto nei precedenti gradi di merito e di averlo allegato al fascicolo depositato in questa sede; senza indicare come il documento sia contrassegnato e come sia reperibile fra gli atti di causa, sì da consentire a questa Corte di verificarne il tenore ed il contenuto, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, con riguardo ai documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante).

La mera trascrizione del dispositivo della sentenza in oggetto, contenuta nel ricorso, non consente di accertare, di per sè sola, se la responsabilità per mala gestio abbia costituito oggetto di specifico esame e decisione da parte del Tribunale, considerato che la mera condanna in via solidale al risarcimento dei danni, da determinarsi nel prosieguo del giudizio, è inidonea allo scopo, ove la questione della mala gestio non sia stata affrontata e risolta espressamente, nella motivazione.

La ricorrente non richiama alcun brano della motivazione sul tema (oltre ad avere omesso di produrre in giudizio la sentenza).

E’ da ritenere pertanto che il Tribunale, rinviando al seguito del giudizio la determinazione della precisa entità dei danni, abbia demandato alla sentenza definitiva, ritualmente impugnata da tutti i convenuti, anche la decisione sul problema della responsabilità delle compagnie assicuratrici oltre i limiti del massimale.

8.- Fondato è invece il sesto motivo, con cui la ricorrente lamenta insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la responsabilità per mala gestio di FIRS e Fondiaria SAI. 8.1.- La Corte di appello ha escluso che possa configurarsi colpevole inerzia della compagnia assicuratrice nella liquidazione dei danni con la motivazione che la Fondiaria SAI ha corrisposto alla R. la somma di Euro 54.440,24, a seguito della liquidazione della provvisionale con ordinanza 16 luglio 1997 ed Euro 62.070,00, a seguito di ordinanza 19 agosto 2005 della Corte di appello; che alla data del deposito della sentenza non definitiva (28.5.2003) ancora vi era incertezza sull’entità del danno biologico a causa del contrasto di opinioni fra i periti, uno dei quali aveva quantificato il danno permanente nel 35%; che la stessa R. aveva tardato nel sottoporsi ad un esame, nel corso del supplemento di CTU. 8.2.- La motivazione è intrinsecamente incongrua e contraddittoria, ove si consideri che – essendosi verificato il sinistro il ***** – il primo pagamento è avvenuto a sette anni di distanza (nel 1997) ed il secondo pagamento quindici anni dopo il sinistro; per di più sono state corrisposte somme pressochè irrisorie, rispetto all’entità del danno fin da allora prevedibile (quanto meno il 35% di inabilità permanente, successivamente accertata nel 65%, con l’interruzione di una gravidanza e la perdita del concepito); ed il pagamento non è stato spontaneo, ma ha fatto seguito a provvedimenti giudiziali: il che significa che la danneggiata ha dovuto sobbarcarsi ad oneri, rischi e spese di specifiche iniziative giudiziali, prima di poter conseguire un minimo anticipo sul risarcimento dovuto: per di più a fronte di un danno di grave entità e in un caso in cui la responsabilità dell’assicurato appariva difficilmente discutibile, essendosi trattato di invasione di corsia per effetto di un sorpasso azzardato.

Nè vale richiamare l’incertezza sull’entità dei postumi permanenti, ove si consideri che le compagnie assicuratrici sono in condizione – ben più del privato danneggiato – di avvalersi di ampie collaborazioni peritali per accertare direttamente e fin da subito la reale entità delle lesioni. L’ingiustificato ritardo dell’assicuratore nel procedere agli accertamenti di parte circa l’entità del danno (visita dell’infortunato, esame della sua documentazione, ecc), come anche l’ingiustificata sottovalutazione dell’entità delle lesioni, rispetto a quella che venga poi accertata, possono costituire elementi di addebito della responsabilità per mala gestio, ove siano frutto di comportamenti qualificabili come inerzia, negligenza o mala fede.

A fronte di tali circostanze il fatto, richiamato dalla Corte di appello, che tredici anni dopo l’incidente l’infortunata non si è presentata ad una singola visita medica, non costituisce congrua e logica motivazione per esimere la compagnia assicuratrice da responsabilità.

9.- Il settimo motivo, con cui la ricorrente lamenta ancora illogica ed insufficiente motivazione nel capo in cui la Corte di appello le ha negato il rimborso delle spese occorrenti per un intervento di chirurgia estetica, con la motivazione che non risulta che essa abbia sostenuto il relativo esborso, è inammissibile perchè generico e non autosufficiente.

La ricorrente non offre alcun elemento concreto, idoneo a dimostrare di avere specificamente indicato ai giudici del merito la natura dell’intervento che essa dovrà affrontare, le relative spese, i tempi e le modalità con cui ha in programma di sottoporvisi, sì da rendere concreta e controllabile la voce di danno di cui lamenta il mancato rimborso.

In questa sede la ricorrente non indica la relativa documentazione, limitandosi a formulare generiche censure.

2.- Ricorso incidentale proposto da G..

1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la Corte di appello proceduto alla liquidazione equitativa dei danni da lui subiti, anzichè applicare i criteri tabellari, così come ha fatto per i danni subiti dalla moglie.

1.1.- Il motivo è inammissibile.

In primo luogo il danno subito dal ricorrente non è suscettibile di esatta quantificazione, sicchè correttamente la Corte di appello ha proceduto in via equitativa (cfr. sul tema Cass. civ. 12 maggio 2006 n. 11039).

La situazione del ricorrente e quella della moglie non sono comparabili, trattandosi nell’un caso di lesioni fisiche dirette di rilevante entità; nell’altro caso di danni indubbiamente gravi, ma prevalentemente morali e di riflesso. Nè il ricorrente afferma di avere subito un vero e proprio danno biologico medicalmente accertato; nè specifica quali criteri di liquidazione avrebbero dovuto essere adottati ed a quale più soddisfacente risultato economico essi avrebbero potuto condurre, sì da dimostrare, in ipotesi, l’illogicità intrinseca della valutazione della Corte.

La somma attribuita al ricorrente (Euro 150.000,00) non è irrisoria, nè risulta oggettivamente inadeguata (cfr. ancora Cass. civ. n. 11039/2006 cit., circa i limiti della valutazione equitativa), sicchè il ricorso risulta sul punto anche generico e non autosufficiente.

Nè il ricorrente denuncia e dimostra l’illogicità o l’inadeguatezza sotto altri aspetti dell’iter logico in base al quale la Corte di merito è pervenuta alla sua decisione.

2.- Il secondo, il terzo ed il quarto motivo – con cui si lamenta omessa motivazione sul motivo di appello avente ad oggetto la liquidazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado (secondo motivo); violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., quanto alla compensazione delle spese del giudizio di appello fra il C. e il T. (terzo motivo) e quanto al mancato rimborso delle spese per resistere agli appelli di FIRS e di Fondiaria SAI (quarto motivo) – sono inammissibili perchè generici e non autosufficienti.

Il ricorrente non ha prodotto la sentenza di primo grado e non richiama nel ricorso le censure proposte contro la liquidazione delle spese ivi contenuta, se non per quanto concerne l’asserito, mancato rimborso delle spese di CTU: questione che la Corte di appello ha preso in esame, accertando che dette spese sono state rimborsate (cfr. sentenza impugnata, p. 21).

Le spese di appello fra G. e T. sono state compensate “stante la reciproca soccombenza”, poichè il motivo di impugnazione del G. relativamente alla liquidazione delle spese è stato dichiarato inammissibile (sentenza impugnata, ibidem).

Il quarto motivo si limita a chiedere che questa Corte provveda in ordine alle spese di appello, ove accolga i motivi proposti dal ricorrente.

3.- Il quinto ed il sesto motivo ripropongono le medesime argomentazioni di cui al quinto ed al sesto motivo del ricorso proposto dalla R., esaminate e decise in precedenza.

Con riferimento alla specifica posizione del G. le censure sono inammissibili, poichè il ricorrente non ha fatto valere un interesse proprio all’accoglimento del ricorso, ma si è limitato a chiedere l’accoglimento dei motivi e delle ragioni fatte valere dalla moglie.

3.- Ricorso incidentale di T.G..

1.- Con il primo ed il secondo motivo il T. propone le medesime censure di cui ai motivi 5 e 6 dei ricorsi di R. e di G. contro il capo della sentenza impugnata che ha escluso la responsabilità delle compagnie assicuratrici per mala gestio.

1.1.- Entrambi i motivi sono inammissibili per irrilevanza e per carenza di interesse.

Il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni della ricorrente principale, quasi che la sua posizione giuridica ed i suoi diritti nei confronti di FIRS e della Fondiaria coincidano con quelli della R.. Al contrario, presupposti, funzione ed effetti della responsabilità della compagnia assicuratrice nei confronti dell’assicurato (c.d. mala gestio propria) sono diversi da quelli che attengono alla posizione del danneggiato (c.d. mala gestio impropria).

Nel primo caso si richiede non solo che sia proposta dall’assicurato specifica domanda di accertamento della responsabilità dell’assicuratore fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma anche che siano da lui allegati e provati i comportamenti che la suddetta responsabilità sostanziano, e che non coincidono con quelli che giustificano la condanna dell’assicuratore nei confronti del danneggiato (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 4 febbraio 2005 n. 2276;

Idem, 28 giugno 2010 n. 15397; Idem, 18 gennaio 2011 n. 1083).

Nella specie il T. non dichiara nè documenta di avere proposto la domanda di condanna di FIRS per mala gestio propria nel corso del giudizio di primo grado (circostanza che peraltro sembra potersi desumere dall’espositiva in fatto della sentenza impugnata, pag. 2)) nè di averla riproposta in appello, quanto meno in subordine, per il caso di accoglimento dell’appello delle compagnie assicuratrici, nè di averne documentato i presupposti.

Soprattutto non deduce nè dimostra in questa sede, a fondamento delle sue censure, che la sentenza di appello ha omesso di accertare i presupposti della mala gestio e i danni che ne sono derivati, nei suoi personali confronti: in particolare, l’ipotetico aggravamento degli oneri risarcitori a suo carico, a causa dell’inadempimento dell’assicuratore (cfr. Cass. civ. n. 15397/2010 e n. 1083/2011, cit.); l’omessa o negligente gestione della lite a suo danno, sempre con conseguente aggravamento degli oneri (cfr. Cass. civ. n. 2276/2005 cit.), ecc, ma si limita a fare propri posizione, diritti e doglianze della danneggiata.

I due motivi sono pertanto inammissibili.

2.- Il terzo motivo, con cui il T. lamenta vizi di motivazione in ordine alla sua richiesta di rinnovo della CTU è inammissibile per la genericità delle censure, che si fondano su asseriti rilievi critici del consulente di parte, che non vengono riportati nel ricorso.

Il ricorrente neppure dichiara di avere prodotto, nè menziona come e dove sia reperibile fra gli atti di causa, la relazione peritale di parte, su cui le censure si fondano, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

3.- Il quarto motivo, che lamenta omessa od insufficiente motivazione in ordine alla liquidazione equitativa del danno in favore di G.G., è anch’esso inammissibile per la genericità delle censure che, riguardando una valutazione equitativa, avrebbero dovuto essere ben più puntualmente e specificamente argomentate.

Si richiama quanto osservato in precedenza circa la corretta motivazione e l’obiettiva adeguatezza della somma liquidata in favore del G. (supra, 2^, pp. 1 e 1.1).

4.- Conclusione.

In accoglimento del quarto e del sesto motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata nei corrispondenti capi, con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, affinchè decida la controversia con congrua e logica motivazione, uniformandosi ai principi sopra indicati (Parte 1^, pp. 6.1. e 8.2).

Gli altri motivi proposti da R.A.M. sono rigettati. Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio, nei rapporti fra la ricorrente e gli intimati.

Il ricorso incidentale proposto da G.G. deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato a rimborsare le spese del presente giudizio alla s.p.a. FIRS in l.c.a. ed alla s.p.a. Fondiaria SAI, nella misura liquidata nel dispositivo.

Inammissibile è anche il ricorso incidentale proposto da T. G., il quale è tenuto a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, a R., G., FIRS e Fondiaria SAI.

P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi.

Accoglie il quarto e il sesto motivo del ricorso principale, proposto da R.A.M., e rigetta gli altri motivi di cui al ricorso medesimo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da G. G. e condanna il ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di cassazione alla s.p.a. FIRS in l.c.a. e alla s.p.a. Fondiaria SAI, spese liquidate complessivamente in Euro 5.200,00 in favore di FIRS, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari ed in complessivi Euro 3.000,00 in favore d Fondiaria, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.800,00 per onorari; in entrambi i casi oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da T. G. e condanna il ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di cassazione ad R.A.M., in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 10.000,00 per onorari; a G.G., in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari; alla s.p.a FIRS in l.c.a., in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 10.000,00 per onorari, ed alla s.p.a. Fondiaria SAI in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per onorari; in tutti i casi oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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