LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
LIVEROTTI AUTORICAMBI S.R.L. in persona del proprio legale rappresentante C.F., considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DI MATTEO GIANNI giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AUGUSTA ASSICURAZIONI S.P.A. in persona dell’Amministratore Delegato Dott. P.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato BARBERIS GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TABELLINI CARLO giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
C.C.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 754/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/05/2006 R.G.N. 1167/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
udito l’Avvocato GIORGIO BARBERIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 marzo – 10 maggio 2006 la Corte di appello di Torino ha rigettato l’appello proposto da Liverotti autoricambi srl avverso la decisione del locale Tribunale, la quale aveva rigettato la opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società unitamente ai fideiussori C.C.V. e E. L..
Il decreto ingiuntivo riguardava il pagamento di L. 260.460.445 effettuato dalla Augusta Assicurazioni in favore di Fiat Auto spa e Fiat Iveco spa per obbligazioni derivanti dal contratto di concessione di parti di ricambio, non soddisfatte dalla concessionaria Liverotti autoricambi. Una volta eseguito il pagamento ai due fornitori di ricambi, la società assicuratrice aveva richiesto la restituzione di quanto corrisposto alla società Liverotti ed ai soggetti che avevano sottoscritto la fideiussione, impegnandosi personalmente a far fronte alle obbligazioni della Liverotti. I giudici di appello hanno osservato che le firme apposte dai vari soggetti in calce alle polizze cauzionali non erano state disconosciute dagli interessati, che si erano limitati a riferire di “non ricordare” di averle apposte.
Le risultanze della consulenza tecnica (che teneva conto delle scritture di comparazione fornite dai vari interessati, i quali avevano dato il loro consenso ad utilizzarle) non lasciavano adito a dubbi in ordine alla paternità delle firme apposte.
Avverso tale decisione la Liverotti autoricambi ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, illustrati da memoria (con una precedente sentenza 22 ottobre – 17 novembre 2004 era stato rigettato l’appello dei due coobbligati C. e Liverotti avverso la decisione che condannava questi in solido con la società al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo). Il ricorso è sottoscritto anche dal C. personalmente. Resiste con controricorso la Augusta assicurazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare esatto il rilievo della parte controricorrente, secondo il quale il C. non aveva interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza del 2006, essendo stata la sua posizione definitivamente decisa con la sentenza del 2004 della stessa Corte (passata in giudicato).
I quesiti di diritti posti con il primo motivo dalla società ricorrente sono privi di collegamento con la sentenza impugnata.
Il giudice di primo grado ha rilevato che il disconoscimento delle scritture poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo non era preciso e che quello successivamente intervenuto era tardivo.
Per questo motivo, ha concluso il primo giudice, l’esistenza del credito risultava chiaramente dalle scritture sulla base delle quali era stata richiesta la emissione di decreto ingiuntivo.
I giudici di appello hanno confermato tale decisione, osservando che la società, della quale il C. agiva in qualità di legale rappresentante, era sicuramente consapevole della esistenza degli obblighi che con le polizze cauzionali la stessa società aveva contratto verso l’Augusta (avendo tra l’altrui personalmente apposto le sottoscrizioni autenticate nelle appendici di coobbligazione in atti).
Tra l’altro, hanno specificato i giudici di appello, era stata proprio la società Liverotti ad invitare (con una lettera,la cui sottoscrizione questa volta non era stata contestata) la Fiat Auto a richiedere alla Augusta assicurazioni (“a vs. favore e per ns.
conto”) una polizza cauzionale. La Corte territoriale, rispondendo in ordine alla questione della omessa pronuncia sulla querela di falso proposta dalla Liverotti autoricambi, ha osservato che tale questione doveva considerarsi assorbita dall’accoglimento parziale del secondo motivo della società. Poichè la decisione della Corte era contenuta nella prima sentenza del 2004 (e con riferimento a tale decisione non era stata formulata alcuna riserva di impugnazione) la questione non poteva più essere rimessa in discussione dinanzi a questa Corte.
Il giudizio incidentale in ordine alla falsità delle polizze nn. ***** non poteva avere dunque ingresso.
La querela di falso relativamente agli stessi documenti, ha ricordato la società assicuratrice, era stata già proposta in primo grado, ma non essendo stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni doveva considerarsi definitivamente rinunciata. La parte non poteva, pertanto, riproporla in appello.
Le conclusioni cui sono giunti i giudici di appello sfuggono, pertanto, a qualsiasi censura.
Il secondo motivo riguarda la violazione di alcune disposizioni di legge (art. 217 c.p.c., comma 2, artt. 214, 215 c.p.c. art. 2792 c.c.) per avere deciso la causa sulla base di una consulenza tecnica che aveva utilizzato scritture di comparazione non ammesse, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e travisamento di alcuni fatti decisivi.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
La Corte territoriale ha spiegato le modalità con le quali ha operato il consulente tecnico di ufficio sottolineando che la parte – attuale ricorrente – non aveva sollevato tempestivi rilievi in ordine alle tecniche utilizzate dall’ausiliare del giudice per la redazione della indagine grafologica.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna, in favore delle parti costituite al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011