Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.25225 del 29/11/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.T. *****, + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIGLI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANO ARTURO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA *****, in persona del suo Direttore Centrale Affari Legali Avv. P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE FINIS LUIGI giusta delega in atti;

NAVALE ASSICURAZIONI SPA, *****, in persona del procuratore speciale dott. C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato BALDI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE ABBONDI GIULIO giusta delega in atti;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difesa per legge;

INA ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA, (nuova ragione sociale di ASSITALIA ASSICURAZIONI Spa), in persona del suo procuratore speciale Avv. F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE FINIS LUIGI giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 229/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 12/07/2006; R.G.N. 328/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE GIGLI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE BALDI;

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4-12 luglio 2006 la Corte di appello di Trento confermava la decisione del locale Tribunale del 14 luglio 2004, la quale aveva rigettato le domande di risarcimento danni proposte con unico atto di citazione da M.F., + ALTRI OMESSI contro la Provincia autonoma di Trento e l’ANAS Ente Nazionale per le strade e rispettive compagnia, di assicurazione.

Nell’atto introduttivo, gli otto attori avevano dedotto di aver subito gravi incidenti (alla guida della loro vettura o di una motocicletta) nella primavera-estate del 1998, nella prima curva destrorsa della galleria *****. Gli incidenti, secondo la tesi prospettata dagli attori, erano dipesi dalle cattive condizioni del manto stradale, reso sdrucciolevole in conseguenza di copiose infiltrazioni di acqua proveniente dalla copertura e dalla mancanza di illuminazione della galleria.

La competenza su questo tratto di strada, fino al giugno 1998, dell’ANAS era passata successivamente alla Provincia. La maggior parte di questi incidenti si era verificata dopo tale data, ma gli attori avevano ritenuto di dover chiamare in causa entrambi convenuti poichè i sinistri si erano verificati in un brevissimo lasso di tempo dal passaggio di consegne da un soggetto all’altro.

La domanda attrice era rigettata dal Tribunale di Trento con sentenza 14 luglio 2004.

La decisione era confermata dalla Corte territoriale di Trento che riteneva non fosse stata fornita la prova della esistenza di una insidia o trabocchetto ex art. 2043 c.c. (unica domanda, questa, svolta in primo grado). Avverso tale decisione gli originari attori hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi.

Resistono con controricorso le compagnie di assicurazione e l’ANAS. Le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione del principio “iura novit curia” e dell’art. 2051 c.c. erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto nuova e dunque inammissibile la domanda ex art. 2961 c.c. mentre gli attori si erano limitati, nel giudizio di primo grado, ad esporre i fatti lasciando al giudice il compito della qualificazione giuridica della loro azione.

Il secondo motivo riguarda la violazione del giudicato, interno (art. 2909 c.c.) poichè nessuna delle controparti aveva proposto impugnazione incidentale sulla corretta qualificazione della domanda operata dal primo giudice (art. 2051 c.c.) il giudice di appello non avrebbe dovuto ritenere che fosse stata proposta una domanda nuova in appello.

Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. La mancata trattazione di questa domanda si era risolta in una omessa pronuncia.

Il quarto motivo sottopone a questa Corte la violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in ordine alla disconosciuta esistenza della insidia stradale. La Corte territoriale, senza motivazione, ha spiegato che probabilmente era stata proprio la condotta di guida imprudente degli attori, per violazione del limite di velocità di 50 kmh, a causare il verificarsi della serie di incidenti.

Con l’ultimo motivo si deduce omessa insufficiente motivazione su fatti decisivi per il giudizio. I giudici di appello non avevano tenuto conto del grande numero di incidenti che si era verificato nel medesimo tratto della strada statale, nè del fatto che gli stessi erano immediatamente cessati una volta effettuata una accurata manutenzione della strada statale.

I cinque motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Con motivazione adeguata che sfugge a tutte le censure di violazione di norme di legge e di vizi della motivazione, i giudici di appello hanno rilevato che con l’atto di appello per la prima volta – gli originari attori avevano qualificato la loro domanda quale azione ex art. 2051 c.c., hanno osservato che tale prospettazione costituiva una inammissibile “mutatio libelli” comportando l’esame di nuove circostanze di fatto, ed hanno osservato infine che, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per la applicazione dell’art. 2043 c.c..

Avverso tale decisione i ricorrenti propongono numerose censure di violazione di norme di legge e di vizi della motivazione che finiscono, tuttavia, per sollecitare a questa Corte una diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede. Il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle questioni trattate, per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese di questo giudizio tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472