LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1323-2007 proposto da:
B.M.R., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell’avvocato LUCIDI MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato SPALLA PIERO giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
VANITY LINE SPA, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell’avvocato SEVERINI GAETANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONASSI EZIO giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2073/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/12/2005; R.G.N. 684/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La B., quale titolare del Centro distico Lady B, citò in giudizio la Vanity Line spa perchè fosse dichiarato risolto il contratto di franchising intercorso tra le parti, per colpa della convenuta, e questa fosse condannata al risarcimento dei danni.
La domanda è stata respinta dal Tribunale di Alessandria con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Torino. Propone ricorso per cassazione la B. attraverso due motivi. Risponde con controricorso la controparte, la quale deposita memoria per l’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il quesito posto a corredo del primo motivo la ricorrente chiede di sapere se “è corretto chiedere il rinnovo di un contratto di franchising a condizioni diverse, qualora nel medesimo sia indicato che il contratto si sarebbe rinnovato automaticamente se non disdettato con lettera raccomandata quattro mesi prima della naturale scadenza”. Il quesito così come formulato (e, peraltro, il motivo che esso correda) risulta affatto inappropriato rispetto alla ricostruzione della vicenda svolta in sentenza e finisce con il riverberarsi sulle circostanze di fatto sulle quali la controversia si fonda. Occorre, altresì, rilevare che il ricorso stesso, lungi dal contenere specifiche censure avverso le statuizioni della sentenza impugnata, si risolve in generiche affermazioni di principio (attinenti la buona fede e la correttezza che devono tenere le parti del contratto) e nella trasposizione di massime giurisprudenziali. La sentenza, piuttosto, parte da un dato di fatto, ossia dalla considerazione che la natura di disdetta attribuibile alla missiva della Vanity in data 3 novembre 1997 è coperta da giudicato e non è più discutibile. Ne fa, dunque, conseguire che, per il periodo successivo a quella data, l’originario contratto (19 marzo 1995) era in corso per le sole obbligazioni derivanti e non in relazione alla stipulazione di un nuovo contratto di franchising. Di qui, la possibilità di discutere eventualmente di responsabilità extracontrattuale ma non, come fa la ricorrente, di responsabilità contrattuale e degli annessi doveri di buona fede nell’esecuzione (domande affatto diverse per petitum e per causa petendi).
La sentenza rileva, allora, che la B., in primo grado aveva radicalmente negato la disdetta dell’originario contratto, mentre in appello afferma che essa ebbe luogo con la menzionata lettera.
Sicchè, la doglianza per un verso è contraddittoria e, per altro verso, introduce una domanda nuova (quella di responsabilità extracontrattuale neppure, peraltro, esplicitamente introdotta dalla parte).
Si tratta di una motivazione congrua e logica, che risulta, altresì, esente da vizi giuridici e che, peraltro, come s’è detto, la parte neppure specificamente censura. Altrettanto generico è il secondo motivo, che deduce le medesime circostanze sotto il profilo del vizio della motivazione.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00, per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011