Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.25237 del 29/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1708/2007 proposto da:

MOTEL SANTA LUCIA SAS *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SASSANI BRUNO NICOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato SARDEGNA FRANCESCO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIANI MARINI ALARICO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 208/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 08/08/2006; R.G.N. 158/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato FRANCESCO DOMENICO PUGLIESE per delega;

udito l’Avvocato FRANCESCA PICCIURRO per delega;

Udito il P.M. in persona del SOST.PROC.GEN.DOTT. GOLIA Aurelio, che ha concluso per improc.tà o comunque rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Perugia ha dichiarato risolto il contratto di locazione intercorrente tra il conduttore G. e la locatrice Motel S. Lucia s.a.s. per inadempimento del primo nel pagamento dei canoni e condannato la seconda a rimborsare alla controparte le spese sostenute per la straordinaria manutenzione dell’immobile locato.

La Corte d’appello di Perugia, parzialmente riformando la prima sentenza, condannò il G. a pagare una somma di denaro a titolo di canoni non corrisposti e, sulla base della CTU, condannò la locatrice al pagamento in favore della controparte di una somma maggiore rispetto a quella determinata in primo grado a titolo di rimborso spese per straordinaria manutenzione dell’immobile.

Propone ricorso per cassazione la soc. S. Lucia attraverso quattro motivi. Risponde con controricorso il G.. Ambedue le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le S.U. di questa Corte (sent. n. 9005 del 16 aprile 2009) hanno affermato che la previsione (di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2) dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a – tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’e-sercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, ñ1 ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.ci, comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione. Nella specie, la società ricorrente dichiara nel ricorso che la sentenza oggetto dell’impugnazione per cassazione è stata notificata in data 21 settembre 2006, ma deposita la sentenza in copia autentica priva della relazione di notificazione. In tal modo essa impedisce alla Corte il riscontro della tempestività dell’esercizio dell’impugnazione stessa, nel termine breve, restando irrilevante sia la mancata contestazione dell’osservanza del termine stesso da parte del controricorrente, sia l’eventuale deposito da parte di questo della copia notificata o l’eventuale presenza della copia stessa nel fascicolo d’ufficio. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 5000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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