LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24462-2009 proposto da:
AUTOTRASPORTI ZANARIA PIER GIUSEPPE DI ZANARIA FRANCO MAURIZIO
& C S.N.C. ***** in persona del socio amministratore e legale rappresentante Sig. Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato SMARGIASSI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUFFRIDA ANTONINO giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
J.A.S. JET AIR SERVICE S.P.A. ***** in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. B.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’1 20-13, presso lo studio dell’avvocato MANFREDONIA PIERLUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALLETTO DAVIDE giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
LA TANNERIA S.R.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1256/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/09/2008 R.G.N. 3077/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l’Avvocato PIERLUIGI MANFREDONIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso con il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Tanneria srl agiva nei confronti dell’impresa Autotrasporti Zanaria Pier Giuseppe di Zanaria Franco, Maurizio & C. snc per il pagamento della somma di circa 28 milioni di lire, oltre accessori.
Assumeva di aver incaricato la suddetta impresa per il trasporto e la consegna di pellami in Canada con la clausola di pagamento mediante contrassegno internazionale certificato, quale condizione della consegna della merce e di aver ricevuto, invece, assegni di conto corrente, rimasti assoluti. La Zanaria chiamava in manleva la J.A.S. – Jet Air Service Spa, trasportatore internazionale che si era impegnata alla consegna della merce al destinatario, contro incasso.
Il Tribunale di Pisa rigettava la domanda della Tanneria e quella di manleva della Zanaria.
2. La Corte di appello di Firenze rigettava l’impugnazione principale proposta dalla Autotrasporti Zanaria e, accogliendo l’appello incidentale della Tanneria, condannava la Autotrasporti Zanaria al pagamento di circa Euro 14.000,00, oltre interessi (sentenza dell’11 settembre 2008).
3. Avverso la suddetta sentenza la Autotrasporti Zanaria propone ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la J.A.S..
La Tanneria, ritualmente intimata, non svolge difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata. E’ applicabile ratione temporis l’art. 366 bis cod. proc. civ..
2. Il ricorso è inammissibile per il mancato rispetto dell’art. 366- bis cod. proc. civ. da parte di tutti i motivi.
3. Con i primi due motivi (artt. 112 e 115 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 5; artt. 1737 e 1741 cod. civ.) si censura la sentenza in riferimento alla qualificazione del contratto intervenuto tra Tanneria e Zanaria e I.A.S. Con il terzo (art. 1310 cod. civ.; art. 360 c.p.c., n. 5) in riferimento alla ritenuta prescrizione per l’esercizio da parte della Zanaria dell’azione di manleva nei confronti della I.A.S. Con il quarto (art. 2697 cod. civ.; art. 360 c.p.c., n. 5) rispetto alla mancata prova della Tanneria in ordine alla responsabilità della Zanaria per la mancata riscossione dei crediti.
3.1. In generale, deve rilevarsi che tutti i motivi – anche il secondo in cui si deduce solo un vizio motivazionale – si aprono, nella parte esplicativa, con l’enunciazione di un principio di diritto violato, enunciato in modo del tutto astratto e generico, tanto da rendere difficile la immediata riferibilità alla controversia.
Anche a voler considerare tali enunciazioni quali formulazione di quesiti, è evidente che questi non sono adeguati, contenendo affermazioni generiche, prive di qualunque riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio.
I motivi sono, pertanto, inammissibile, in applicazione de principio consolidato secondo cui, se il quesito di diritto si esaurisce in una enunciazione di carattere generale ed astratto che, in quanto priva di qualunque indicazione sul tipo di controversia e sulla riconducibilità alla fattispecie, non consente di offrire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, il motivo è da dichiararsi inammissibile, non potendo essere desunto o integrato dal motivo (Sez. Un. 11 marzo 2007, n. 7258).
3.2. Tutti i motivi deducono, anche, vizi motivazionali, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma non contengono il momento di sintesi (la cui funzione è omologa a quella del quesito di diritto) idoneo a circoscrivere puntualmente i limiti del motivo, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; 14 ottobre 2008, n. 25117; 30 ottobre 2008 n. 26014).
4. Pure in generale, deve aggiungersi che i motivi sono tutti inammissibili per l’ulteriore ragione che, anche quando prospettano violazione di legge, in realtà sollecitano un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il consolidato principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi elementi di fatto già considerati dai giudici di merito ai fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (Cass. 30 marzo 2007, n. 7972) 5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna Autotrasporti Zanaria Pier Giuseppe di Zanaria Franco, Maurizio & C. snc al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore di J.A.S. – Jet Air Service Spa, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011