LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28705-2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIAMMARIA GIACOMO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato COLUCCI ANGELO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 464/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 20/11/2006 R.G.N. 217/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega GIAMMARIA GIACOMO;
udito l’Avvocato COLUCCI ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Urbino dichiarava la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro stipulato tra G.V. e la società Poste Italiane in data 6 ottobre 1998 ex art. 8 del c.c.n.l. 1994 e successivi accordi sindacali;
l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data, condannando la società Poste al pagamento delle retribuzioni dalla costituzione in mora.
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 20 novembre 2006, respingeva il gravame proposto dalla società Poste.
Quest’ultima propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste la G. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della sentenza.
1- Deve pregiudizialmente dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale della presentente controversia.
Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate stante la definizione stragiudiziale della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011