LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30308-2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato CORNA ANNA MARIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
A.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SERTORI GIOVANNI, MEDINA ALBERTO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 824/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/11/2006 R.G.N. 181/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega ANNA MARIA CORNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano dichiarava la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro stipulato tra A.M. e la società Poste Italiane il 3 novembre 1998 ex art. 8 del c.c.n.l. 1994 e successive integrazioni; l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data, condannando la società Poste al pagamento delle retribuzioni dalla costituzione in mora.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 24 novembre 2006, respingeva il gravame proposto dalla società Poste.
Quest’ultima propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste con controricorso l’ A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della sentenza.
1 – Deve pregiudizialmente dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale della presentente controversia, redatto in data 25 gennaio 2011. Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate stante la definizione stragiudiziale della lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011