LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15142-2007 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MUSSINI GUIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato PUSTERLA EUGENIA, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4/2007 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 02/03/2007 R.G.N. 71/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito l’Avvocato LUIGI CALIULO per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.G. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell’indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 1 per la definitiva cessazione dell’attività commerciale in favore di coloro che abbiano cessato tale attività nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998 – e che siano in possesso dei requisiti anagrafici e assicurativi previsti dalla legge – ed esteso a decorrere dal 1 gennaio 1998 a favore degli agenti di commercio che facciano valere tra il 1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998 i requisiti previsti dal citato D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 2.
L’INPS ha contestato la fondatezza della domanda sul rilievo che il ricorrente aveva cessato l’attività in data 30.9.1996, laddove, secondo l’interpretazione dell’Istituto, il beneficio in esame poteva esser concesso solo a coloro che avessero cessato l’attività di agente in epoca posteriore al 1.1.1998.
Il Tribunale di Trento ha accolto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte d’appello della stessa città, che ha ritenuto che la L. n. 449 del 1997, art. 59 si fosse limitato ad estendere al periodo 1.1.1998-31.12.1998 i benefici di cui al D.Lgs. n. 207 del 2096, art. 2 lasciandone però invariati i requisiti previsti dalla stessa norma, per quanto riguarda in particolare l’individuazione del periodo di riferimento nel corso del quale dovevano sussistere i suddetti requisiti (che, quindi, secondo questa interpretazione, sarebbe sempre quello compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998).
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso B. G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 207 del 1996, artt. 1 e 2; della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 58, e L. n. 204 del 1985, art. 1 chiedendo a questa Corte di stabilire se “in materia di indennizzo a favore degli agenti di commercio di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 58, i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 2 debbano sussistere nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998, come previsto dal medesimo art. 59, ovvero debbano ricorrere nel diverso lasso temporale gennaio 1996-dicembre 1998, così come previsto dal detto art. 2 per i titolari o coadiutori che esercitano attività commerciale”.
2.- Il ricorso è fondato. Non è controverso tra le parti che l’assicurato ha cessato la propria attività di agente di commercio in data 30.9.1996 ed ha fatto richiesta, ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 58, dell’indennità prevista dal D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 1 negatagli dall’Istituto sul presupposto che tale indennità spetta solo agli agenti che abbiano cessato l’attività in epoca posteriore al 1.1.1998.
Il D.Lgs. n. 207 del 1996 ha previsto la corresponsione di un indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale in favore dei soggetti che esercitano attività commerciale al minuto, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.
Ai sensi dell’art. 2 del citato D.Lgs., l’indennizzo spetta ai soggetti che “nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 ed il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
b) l’iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS”. Ai sensi del citato art. 2, comma 2 l’erogazione dell’indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni: “a) cessazione definitiva dell’attività commerciale; b) riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale e dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande …; c) cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
La L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 58, ha poi stabilito che “a decorrere dal 1 gennaio 1998 la disciplina di cui al D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207 è estesa ai soggetti di cui alla L. 3 maggio 1985, n. 204, art. 59, comma 58, e successive modificazioni, e alla L. 25 agosto 1991, n. 287, che facciano valere nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998 i requisiti di cui all’art. 2 del citato D.Lgs. n. 207 del 1996”.
La questione sottoposta all’esame di questa Corte concerne l’individuazione del periodo di riferimento nel corso del quale l’agente di commercio debba essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 2 ai fini del riconoscimento del beneficio in esame, avendo la Corte territoriale ritenuto che “la norma della L. n. 449 del 1997, art. 59 si è limitata ad estendere al periodo 1.1.1998-31.12.1998 i benefici di cui al D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 2 lasciandone però invariati i requisiti previsti dalla norma base suddetta”, ovvero consentendo la fruizione del beneficio a favore di coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, abbiano cessato l’attività nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 ed il 31 dicembre 1998.
La statuizione della Corte d’appello non può essere condivisa in quanto si pone chiaramente in contrasto con il dettato della norma di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59 che prevede che i requisiti di cui al D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 2 debbano essere fatti valere “nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998”, e quindi debbano sussistere in questo delimitato arco temporale.
L’estensione del beneficio è prevista, infatti, in favore dei soggetti che, entro il periodo sopra indicato, facciano valere “i requisiti” di cui al D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 59. Il riferimento effettuato dalla L. n. 449 del 1997, art. 59 deve intendersi, così, limitato ai “requisiti di cui al citato D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 2”, ovvero al requisito anagrafico, a quello contributivo, a quello della cessazione dell’attività e a quello della cancellazione dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese, che devono, però, secondo l’espressa disposizione dello stesso art. 59 cit., essere fatti valere – ovvero essere maturati – nel periodo ivi specificamente indicato, e cioè nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre dello stesso anno. Nè a diverse conclusioni potrebbe indurre la considerazione, evidenziata dall’assicurato con il controricorso, che, in base alla L. n. 449 del 1997, onde ottenere la corresponsione del beneficio in questione, gli agenti e rappresentanti di commercio debbano “far valere” i requisiti di cui al D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 2 nel periodo compreso tra il primo gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, e non “trovarsi in possesso” degli stessi requisiti nel periodo di cui sopra, giacchè le disposizioni di legge in materia di pensioni e previdenza sociale non mostrano di fare una sostanziale differenza, a questi fini, tra le due citate espressioni (vedi, ad es., il R.D.L. n. 636 del 1939, artt. 17 e 19 la L. n. 613 del 1966, art. 21 la L. n. 153 del 1969, art. 22); mentre va rilevato che, come ha correttamente osservato anche la difesa dell’Istituto, una diversa interpretazione finirebbe per riconoscere il diritto alla corresponsione del beneficio dell’indennizzo retroattivamente anche a coloro che, essendo stati individuati come destinatari di detto beneficio solo a seguito della nuova normativa di cui alla L. n. 449 del 1997, non ne potevano fruire nella vigenza del D.Lgs. n. 207 del 1996.
3.- Il ricorso deve essere pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c., comma 2) con il rigetto della domanda proposta dall’assicurato nei confronti dell’INPS. 4.- La novità della questione e il difforme esito dei giudizi di merito inducono a compensare per giusti motivi le spese dei giudizi di merito e di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011