LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22321-2010 proposto da:
S.A. EREDI GNUTTI METALLI SPA *****, in persona del Presidente del suo Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 77, presso lo studio dell’avvocato PONTECORVO EDOARDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARMIGNANI CESARE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
F.G.H. SPA, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AREZZO 38, presso lo studio dell’avvocato MESSINA MAURIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASTELLI TULLIO giusta procura in calce alla memoria difensiva;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 3190/09 R.G. del TRIBUNALE di BRESCIA del 16/07/2010, depositata il 27/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
LA CORTE OSSERVA quanto segue:
Con ricorso notificato il 29.9.10, la S.A Eredi Gnutti Metalli spa ha proposto ricorso per regolamento di competenza in relazione all’ordinanza di sospensione del giudizio emessa dal tribunale di Brescia e depositata il 27.7.10, con la quale era stata disposta la sospensione del giudizio vertente tra essa ricorrente e la F.G.H. spa (causa iscritta al n. 3190/09 del tribunale di Brescia) avente ad oggetto impugnazione della deliberazione assembleare dall’Assemblea ordinaria dei soci della società S.A Eredi Gnutti Metalli adottata il 25.11.08 con cui, tra l’altro, si era disposta l’approvazione del bilancio d’esercizio 2008 e la ripartizione degli utili. Opinava il tribunale la sussistenza di pregiudizialità di altra controversia tra le stesse parti decisa con sentenza del tribunale di Brescia n. 1986/07 e, a seguito d’impugnazione, pendente innanzi alla Corte d’appello della stessa città, ove si controverteva sulla nullità della Delib. assembleare 21 novembre 2005 (avente ad oggetto la rettifica di bilanci relativi agli esercizi chiusi il 31.7.79 – 31.7.80- 31.7,81 annullati con sentenza passata in giudicato) e di quella del 25.11.2005 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio 2004/2005. La FGH spa ha resistito con memoria.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Il PG ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in caso d’insussistenza dei presupposti per siffatta pronuncia, per l’accoglimento dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del ricorso.
La mancata indicazione del motivo specifico tra quelli di cui all’art 360 epe su cui si fonda il ricorso, non risulta nel caso di specie rilevante ai fini dell’ammissibilità posto che è specificato che si censura l’ordinanza impugnata sotto il profilo della violazione di legge con indicazione specifica delle norme di legge che si assumono violate.
Quanto alla mancata osservanza del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, va osservato che nel ricorso si rinviene una espressa indicazione dei documenti rilevanti (citati sotto i nn. 1, 2, 3, 14, 15, 16 e 36) di cui in diversi casi vengono riportati i brani e che, essendo il giudizio sospeso ancora in primo grado, i riferimenti citati non possono che riferirsi a documenti nel fascicolo di parte di tale grado.
Venendo al merito della questione della sospensione, l’ordinanza impugnata va cassata , anche se per una ragione non dedotta nel ricorso ma sollevata dal Procuratore generale e comunque rilevabile d’ufficio posto che l’oggetto dell’accertamento della Corte non è limitato dai motivi del ricorso, ma deve estendersi all’accertamento se, nella situazione processuale in cui il giudice di merito ha dichiarato la sospensione del giudizio, il giudizio medesimo dovesse o no essere sospeso in applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., per essere pendente una controversia pregiudiziale. (Cass. 8374/98;
Cass. (ord.) n. 687 del 2005; Cass. (ord.) n. 1653 del 2005; Cass. (ord.) n. 399 del 2006; Cass. (ord.) n. 7410 del 2007; Cass 13194/08).
E’ pacifico in causa che il giudizio presupposto la cui decisione è ritenuta pregiudiziale rispetto a quella da adottare nel presente giudizio è quello già deciso in primo grado con sentenza n. 1986/07 ed attualmente pendente in grado di appello.
Ciò comporta che nel caso di specie la norma applicabile in tema di sospensione è quella di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2 non già quella di cui all’art. 295 c.p.c. come ritenuto invece dall’ordinanza impugnata (v. pag 11 dell’ordinanza).
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare sul punto che quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, e non ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. Ne consegue che se il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sè illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità. (Cass. 26435/09; Cass. 21924/08).
In conclusione il provvedimento impugnato va annullato.
La complessità della questione fa ricorrere giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte decidendo sul ricorso; annulla il provvedimento di sospensione; compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011