Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25319 del 29/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11459/2010 proposto da:

D.C.L. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato GIACCHI Corrado, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ EDITRICE ESEDRA SRL IN LIQUIDAZIONE n. *****;

– intimata –

avverso il decreto n. 21/08 del TRIBUNALE di ROMA del 17.2.2010, depositato il 18/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Corrado Giacchi che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 18 febbraio 2010, ha liquidato il compenso spettante a D.C.L. nominata Commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo n. ***** non approvato dai creditori, commisurandolo ai valori dell’attivo e del passivo inventariati e quindi determinandolo in Euro 60.000,00.

D.C.L. ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione in base a due motivi.

L’intimato non ha spiegato difesa.

Il consigliere rel. ha depositato proposta di definizione rilevando che:

“I due motivi, deducendo la violazione della L. Fall., artt. 39, 165 e 172, e vizio di carente motivazione, deducono, anche con riferimento a precedenti di legittimità – nn. 3691/2000 e 9149/1997 – inadeguata liquidazione dell’importo del compenso, siccome l’attivo è stato parametrato a quello stimato dall’imprenditore ed indicato nella proposta di concordato, ed il passivo non trova riscontro.

Sulla base del D.M. n. 570 del 1992 art. 5, applicabile nella specie, il Tribunale avrebbe invece dovuto tener conto delle relative voci indicate nell’inventario, di ammontare ben superiore.

Il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

Il Tribunale ha fatto buon governo delle norme rubricate, lette alla luce degli arresti citati, in quanto ha espressamente affermato d’aver commisurato il compenso alle voci attive e passive desunte dall’inventario. La motivazione, esauriente seppur succinta, non si presta dunque a censura. Nel resto la critica è esposta con genericità: non indica specificamente l’estratto dell’inventario che paleserebbe il denunciato errore, nè ne riproduce le parti salienti che ne consentirebbero la rilevabilità, in violazione del principio di autosufficienza che assiste il presente ricorso”.

Il collegio, letta la memoria difensiva depositata dalla ricorrente, ritiene di non condividere la riferita proposta, atteso che la motivazione del decreto impugnato è del tutto carente nell’indicazione delle ragioni per le quali l’ammontare del passivo e dell’attivo inventariato recano importi difformi da quelli dichiarati nella richiesta di liquidazione del proprio compenso da parte del commissario giudiziale, odierna ricorrente. Non si ricavano infatti dal testo del decreto i criteri che hanno indotto il Tribunale a ridurre quegli importi, nè quali siano i documenti dai quali abbia attinto tale convincimento.

La ravvisata lacuna motivazionale comporta la cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma che provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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