Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25320 del 29/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11896/2010 proposto da:

SOCIETA’ TOP COMPANY SRL IN LIQUIDAZIOONE ***** in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. NENCINI Franco, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE TOP COMPANY SRL in persona del curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE n. 3, presso lo studio dell’avvocato SASSANI Bruno N., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO P. LUISO, giusta mandato alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 391/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 2.3.2010, depositata il 13/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 391 depositata il 13 marzo 2010 e notificata il 30 marzo 2010, ha respinto il reclamo proposto dalla società Top Company s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che ne aveva dichiarato il fallimento.

Per quel che rileva, ha escluso che alla data della sentenza di fallimento, pronunciata il 14.10.2009, fosse decorso il termine posto dalla L. Fall., art. 10, in quanto l’attività d’impresa era di fatto cessata alla data del 18.10.2006, in cui era stata affittata l’azienda, e comunque al giorno 11.12.2007, in cui la società era stata posta in liquidazione.

La società fallita ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione in base a due motivi.

L’intimato ha spiegato difesa con controricorso.

Il ricorso Consigliere rel. ha ritenuto che il ricorso potesse essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 360 bis, 380 bis e 375 c.p.c. per essere rigettato, rilevando quanto segue:

“1.- Si denuncia violazione degli artt. 2493 e 2495 c.c. e, richiamato l’enunciato delle S.U. di questa Corte n. 4062/2010, si assume che alla data del fallimento, dichiarato con sentenza 14.10.2009, la società era inesistente perchè era stata posta in liquidazione e la sua cancellazione era stata iscritta presso il Registro delle Imprese il giorno 11 agosto 2009.

Il motivo è manifestamente infondato.

Ai sensi della L. Fall., art. 10, gli imprenditori possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal R.I.. La modifica introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006, corretta solo in minima parte dal D.Lgs. n. 169, fissa detto termine sgombrando ogni precedente indecisione provocata dal precedente criterio evanescente predicato dal precedente art. 10, di cui la Corte Costituzionale con la sentenza n. 319 del 2000 aveva fatto giustizia sancendo la decorrenza del termine annuale dalla cancellazione quale unico evento idoneo a rendere efficace l’estensione verso i terzi. Il dato formale ha dunque assunto valore di certezza delle posizioni giuridiche e consacra definitivamente l’estinzione della società a seguito della cancellazione, valorizzando l’efficacia costituiva ad essa attribuita dall’art. 2495 c.c., in forza di una presunzione di cessazione dell’attività d’impresa che non ammette prova contraria, e risulta juris tantum, dunque superabile, ma solo dal creditore istante ovvero dal PM, ed esclusivamente nell’ipotesi di impresa individuale o di cancellazione d’ufficio. Il caso di specie rientra a pieno titolo nella previsione del comma 1 della norma esaminata. Per l’effetto, prescindendo dalle considerazioni di fatto esplicate nel suo tessuto motivazionale, la sentenza impugnata risulta conclusivamente corretta.

Il secondo motivo, che pone la questione se l’imprenditore possa offrire ed in quali limiti la prova dell’effettiva cessazione dell’attività d’impresa, che come si è già rilevato è ammessa dal comma 2 dell’art. 10 in favore del creditore o del P.M., e con riguardo all’imprenditore individuale ovvero al caso della cancellazione d’ufficio, introduce indagine non pertinente al caso- trattasi nella specie di impresa collettiva cancellata a domanda-, estranea all’economia della decisione impugnata”.

Il Collegio ritiene di condividere le precedenti considerazioni neppure confutate dalla ricorrente. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidandole in complessivi Euro 3.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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