Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25322 del 29/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13732/2010 proposto da:

P.D. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PAGNOZZI Giovanna, ANGELONE RENATO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 333/2 010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 13.1.2010, depositata il 29/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

FATTO E DIRITTO

1.- P.D. impugna per cassazione con due motivi la sentenza n. 333 depositata il 20 gennaio 2010 della Corte d’appello di Napoli che, accolto parzialmente l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli sez. Pozzuoli d’accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da C.G., ha disposto la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.

L’intimato non ha spiegato difesa.

Il Consigliere rei ha ritenuto che il ricorso potesse essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 360 bis, 380 bis e 375 c.p.c. rilevando che:

“I motivi, l’uno sotto il profilo della violazione dell’art. 92 c.p.c., l’altro in chiave motivazionale, lamentano malgoverno del regime delle spese processuali, immotivatamente compensate senza tener conto dei motivi di censura dichiarati assorbiti che denunciavano l’errore del primo giudice e l’originaria consapevolezza dell’appellato sui legittimati passivi.

I motivi appaiono manifestamente infondati.

La decisione impugnata rende conto con puntuale e logica motivazione dei giusti motivi che hanno indotto l’organo giudicante alla censurata compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, ad eccezione degli esborsi per la c.t.u. rimasti a carico di C..

L’apprezzamento delle ragioni sottostanti, tutte specificamente indicate, non può essere sindacato in questa sede in quanto, in presenza d’adeguato supporto motivazionale che non deve necessariamente far riferimento a tutte le evenienze processuali ma solo a quelle ritenute di preminente e decisivo rilievo, pur dopo l’introduzione dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), resta fermo che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione solo se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (Cass. S.U. 20599/2008, n. 24531/2010). Suddetti vizi non sono riscontrabili nel caso di specie si che i motivi appaiono meritevoli di rigetto”.

Il Collegio ritiene di condividere le precedenti considerazioni non smentite dalle considerazioni esplicitate nella memoria difensiva depositata dal ricorrente e per l’effetto rigetta il ricorso. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese processuali stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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