Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25330 del 29/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5786/2010 proposto da:

P.A.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTO AURELIO SIMMACO 7, presso lo studio dell’avvocato NERI Nicola, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M. (detta M.) *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS Lucio, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BAZZANI STEFANO, BAZZANI VIRGILIO giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

B.D., B.G.;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 916/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del 5/05/09, depositata il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Neri Nicola difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Terzino Attilio, (delega avvocato De Angelis Lucio) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso principale per l’accoglimento del 2^ motivo del ricorso incidentale.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che non ricorrono i presupposti per una decisione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

LA CORTE Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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