LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
AUTOLINEE LANGIANO di Pasqualino Langiano & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 40/02/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, Sezione n. 02, in data 18.09.2006, depositata il 09 ottobre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale dott. Carlo Destro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 30781/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 40/02/2006, pronunziata dalla CTR di Campobasso Sezione n. 02 il 18.09.2006 e DEPOSITATA il 09 ottobre 2006.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di diniego rimborso IRAP per gli anni dal 1999 al 2002, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, del D.L. n. 833 del 1986, art. 3, comma 1 convertito in L. n. 18 del 1987, L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3.
2 – L’intimata società, non ha svolto difese in questa sede.
3 – La questione posta dal mezzo, si ritiene possa definirsi in base al principio, affermato in precedenti pronunce di questa Corte (Cass. n. 4838/2007, n. 4839/2007, n. 4840/2007) da ultimo ribadito dalle SS.UU. di questa Corte (Sent. N. 21749/2009), secondo cui “In tema di IRAP, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2-quinquies (introdotto dalla Legge Di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002".
4 – Si propone, quindi, di trattare il ricorso in Camera di Consiglio e di definirlo, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con pronuncia di accoglimento, per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base alle ragioni esposte in relazione ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che non essendo necessari altri accertamenti in fatto, trattandosi di contributi erogati nel periodo 1999-2002 per il ripianamento di disavanzi di esercizio e ritenuti imponibili ai fini Irap, la causa, in applicazione del richiamato principio, può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso e della domanda di rimborso;
Considerato, infine, che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dell’applicato principio, le spese dell’intero giudizio, di legittimità e di merito, vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso e la domanda di rimborso;
compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011