Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.25355 del 29/11/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30938/2005 proposto da:

I.A., G.M.R. *****, E.M.M., A.C., P.F., A.A., AR.AN., A.M.R., A.

P. (*****) *****, A.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato SMIROLDO ANTONINO, rappresentati e difesi dagli avvocati RASOIO Raffaele, REGINE BARTOLOMEO;

– ricorrenti –

contro

T.L., AR.PA. nato il *****;

– intimati –

sul ricorso 1619/2006 proposto da:

AR.PA. nato il *****, T.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato DORE’ SEBASTIANA, rappresentati e difesi dall’avvocato ACUNTO VINCENZO;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

e contro

I.A., G.M.R., A.A., P.F., A.M.R., A.P., E.M.M., A.C., A.M., AR.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 297/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/11/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.

IN FATTO ED IN DIRITTO La Corte:

Ritenuto che A.P., G.M.R., A. A.B., E.M.M., A.C., A.M., I.A., AR.An., A.M. R. e P.F. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 297/2005 depos. in data 7.2.05;

Rilevato che i ricorrenti con istanza in data 23.05.2001 hanno dichiarato di rinunziare al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; e che la rinunzia è stata accettata dagli intimati;

Considerato pertanto che il ricorso dev’essere dichiarato estinto per avvenute rinuncia.

P.Q.M.

La Corte, dichiara il processo estinto per avvenuta rinunzia.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472